COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 40 del 12 Novembre 2009 Delibera della Commissione Disciplin
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 40
del 12 Novembre 2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
i) Reclamo dell’A.S.D. PONTI CALCIO avverso la squalifica sino al
11/04/2013 inflitta dal Giudice Sportivo di Alessandria ai danni di
SCORRANO Andrea, come da comunicato ufficiale n. 19,
pubblicato dalla Delegazione Provinciale di Alessandria in data
15/10/2009, con riferimento alla gara GIAROLE – PONTI CALCIO
disputata in data 11/10/09 nell’ambito del Campionato di 2^
Categoria organizzato dalla Delegazione Provinciale di
Alessandria
Con il provvedimento citato il Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di cui in
epigrafe ha inflitto una severa squalifica al giocatore SCORRANO Andrea, tesserato per
la società ricorrente, reo di avere colpito al volto un giocatore avversario procurandogli
una doppia frattura mandibolare in occasione dell’incontro di cui all’oggetto.
Con il reclamo citato l’A.S.D. PONTI CALCIO chiede a questa Commissione
“l’annullamento” del provvedimento di squalifica comminato nei confronti del proprio
tesserato SCORRANO Andrea, la “valutazione della posizione disciplinare” dei giocatori
STARNO Gianmarco e CAMPESE Filippo, entrambi tesserati per l’U.S.D. GIAROLE,
nonché l’assegnazione della “partita vinta a tavolino” per il comportamento tenuto dal
giocatore avversario STARNO Gianmarco prima e dopo l’espulsione dal campo inflittagli
dal direttore di gara dell’incontro al 22° minuto del II tempo di gioco.
A sostegno delle proprie richieste la società ricorrente propone una diversa ricostruzione
dei fatti, effettuata sulla scorta delle informazioni acquisite presso i propri tesserati,
dirigenti e sostenitori presenti all’incontro in questione e da un referto medico rilasciato al
sig. SCORRANO presso il presidio ospedaliero di Acqui Terme alle 18.02 del 11/10/09,
dalla quale emergerebbero sostanzialmente due aspetti ritenuti dirimenti da parte del
ricorrente:
1) da un lato il comportamento provocatorio, violento e antisportivo tenuto dal giocatore
avversario STARNO Gianmarco nel corso di tutto l’incontro e delle fasi più concitate
seguite alla sua espulsione dal campo;
2) dall’altro che la reazione violenta del proprio tesserato SCORRANO Andrea
rappresentò un mero e legittimo tentativo di difendersi dall’aggressione dallo stesso patita
da parte di alcuni giocatori dell’U.S.D. GIAROLE, tra i quali lo stesso STARNO
Gianmarco.
Dalla lettura del referto arbitrale emerge una ricostruzione del tutto diversa della vicenda
e, in particolare, il fatto che fu proprio il pugno inferto dallo SCORRANO al proprio
avversario a scatenare la tensione in campo sfociata in tafferugli e reazioni reciproche.
Agli atti vi sono infine le controdeduzioni dell’U.S.D. Giarole, società per la quale è
tesserato il ragazzo che ha riportato la frattura alla mandibola, attraverso le quali il
Presidente contesta integralmente la versione dei fatti riportata nel reclamo, evidenziando
come la stessa non trovi riscontro nel referto arbitrale e che, alla luce della gravità dei fatti
occorsi, appaia gravemente distorta laddove riconduce la reazione dello SCORRANO ad
una presunta aggressione patita dal CAMPESE.
Tutto ciò premesso, rilevato che le argomentazioni del reclamo non paiono affatto
decisive a superare la precisa ricostruzione del fatto offerta dal direttore di gara, la gravità
e l’irragionevolezza del comportamento violento tenuto dallo SCORRANO nei confronti
del CAMPESE, oggettivamente desumibile dalle gravi lesioni patite da quest’ultimo, sono
tali da giustificare pienamente la misura della sanzione inflitta nei suoi confronti.
Anche il certificato medico citato non è certo idoneo a confutare, dal punto di vista
probatorio, la ricostruzione fornita dall’arbitro, atteso che è verosimile che le
modestissime lesioni obiettivamente refertate sono del tutto compatibili con i fatti occorsi
sul campo dopo il pugno inferto all’avversario, ovvero al parapiglia scatenatosi in
conseguenza del grave comportamento tenuto dallo SCORRANO.
Dal punto di vista sportivo, peraltro, è anche opportuno evidenziare negativamente il
comportamento tenuto dallo SCORRANO dopo i fatti di cui al presente reclamo, atteso
che pur giustificando legittimamente il proprio comportamento sostenendo di essersi
semplicemente difeso, la gravità delle lesioni procurate all’avversario avrebbe dovuto
indurlo in ogni caso a rivolgere allo stesso delle pubbliche scuse.
Da ultimo, tenuto conto che tutte le altre istanze rivolte a questa Commissione disciplinare
da parte del ricorrente sono inammissibili.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare delibera di respingere il reclamo proposto dall’A.S.D.
PONTI, disponendo l’addebito della tassa di reclamo pari ad € 130,00 sul conto della
medesima società.
cato solamente fino al 24/11/2009 come da comunicato