COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 19 Novembre 2009 Delibera della Commissione Disci
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 41
del 19 Novembre 2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
b) Reclamo della società VIVERONESE avverso la decisione del
giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Biella in
riferimento alla gara VIVERONESE – GAGLIANICO del 25.10.2009
valida per il campionato di Terza categoria - girone E
Con il ricorso in oggetto la società VIVERONESE contesta la decisione del G.S. e la
dinamica dei fatti così come riportati nel rapporto arbitrale (che hanno portato anche alla
sospensione della partita) e chiede l’annullamento delle sanzioni inflitte (perdita della
gara, squalifica per sei gare a POZZO Paolo e quattro gare a Faure Andrea, ammenda di
euro 100,00 alla società) e chiede la riduzione delle sanzioni e la ripetizione della gara.
Tuttavia l’esame nel merito è precluso in ragione di quanto disposto dall’art. 46 nuovo
C.G.S. (in vigore dall’1\7\07) come modificato in C.U. F.I.G.C. n. 23\A del 7\8\07 che
impone l’invio di copia del reclamo alla società avversaria nel caso cin ui esso verta su
elementi che possono modificare il risultato conseguito.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare dichiara inammissibile il reclamo in
oggetto.
Addebita alla società VIVERONESE la tassa di reclamo che non risulta versata.