COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 3 Dicembre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare T
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 43
del 3 Dicembre 2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
c) Deferimento della Procura Federale nei confronti dei signori
MAIELLO Daniele e ZANELLATO Fabio dirigenti A.S.D. MOMO
ATLETICO CALCIO, GASSIN Lucia, dirigente A.S.D. MARANO
TICINO e delle società A.S.D. MOMO ATLETICO CALCIO e
MARANO TICINO per rispondere rispettivamente il primo della
violazione di cui all’art. 1 comma 1 CGS, il secondo e la terza
della violazione di cui all’art. 1 C.G.S. in relazione alle
disposizioni di cui al C.U. n. 1 Settore Giovanile e Scolastico, le
Società della violazione di cui all’art. 4 comma 2 C.G.S.
Con atto del 31.8.09 la Procura Federale deferiva al giudizio di questa Commissione il
sig. MAIELLO per avere, al termine della gara categoria “pulcini 2000” MOMO ATLETICO
– MARANO TICINO del 7.3.2009, durante la quale aveva espletato le funzioni di dirigente
arbitro, aggredito fisicamente con reiterati pugni al volto e al capo, l’allenatore della
A.S.D. MARANO TICINO; il sig. ZANELLATO e la sig.ra GASSIN per avere, in violazione
dei principi di lealtà correttezza e probità, apposto le rispettive firme in calce al referto
della gara sopra indicata prima dell’inizio dell’incontro stesso; le società MOMO e
MARANO per responsabilità oggettiva nel comportamento ascritto ai loro dirigenti
Il presente procedimento trae origine dalla denuncia effettuata dal Coordinatore del
Settore Giovanile e Scolastico presso il Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in
merito alla gara MOMO – MARANO Categoria Pulcini 2000 del 7.3.2009, in cui si riferiva
che il sig. MAIELLO, dirigente arbitro del MOMO avrebbe al termine della gara avrebbe
aggredito l’allenatore della squadra avversaria. Risultava inoltre la compilazione del
referto di gara in momento antecedente la gara medesima.
In esito alle accurate indagini in cui venivano interrogati i protagonisti ed i presenti ai fatti,
la Procura Federale provvedeva al deferimento come sopra specificato.
Nella seduta del 9.10.09, avanti a questa Commissione sono comparsi l’avv. Mario
CARPENTERI in rappresentanza della Procura Federale, la sig.ra GASSIN ed il sig.
CORTESE Giorgio dirigente munito di delega in rappresentanza della A.S.D. MARANO
TICINO.
Restavano assenti gli altri dirigenti e l’altra società deferiti in ragione dell’omessa notifica
dell’avviso dell’udienza.
Prima di disporre il rinvio per il rinnovo della citazione ai deferiti non comparsi, il
Presidente della Commissione Disciplinare avvertiva i presenti della possibilità di definire
il procedimento disciplinare a norma dell’articolo 23 CGS (applicazione delle sanzioni su
richiesta delle parti).
Essendo intervenuto accordo, la sig.ra GASSIN e la società MARANO chiedevano di
mettere a verbale la propria adesione alla proposta della Procura Federale rinunciando a
presenziare alla successiva seduta.
In accoglimento della richiesta, la Commissione Disciplinare prendeva atto dell’accordo
intercorso tra le parti per l’applicazione delle seguenti sanzioni: mesi due e giorni venti di
inibizione a carico della sig.ra GASSIN ed € 267 di ammenda a carico della società
MARANO TICINO.
Nella seduta del 27.11.09, avanti a questa Commissione, sono comparsi l’avv. Mario
CARPENTERI in rappresentanza della Procura Federale il sig. ZANELLATO, il sig.
MAIELLO ed il sig. CARTA Gianpiero, dirigente munito di delega a rappresentare la
società MOMO ATLETICO CALCIO.
Preliminarmente, il Presidente della Commissione Disciplinare avvertiva i presenti della
possibilità di definire il procedimento disciplinare a norma dell’articolo 23 CGS
(applicazione delle sanzioni su richiesta delle parti).
Il sig. ZANELLATO e la Società deferita aderivano alla proposta formulata dalla Procura
Federale.
Venivano pertanto concordate tra le parti le seguenti sanzioni: a carico del sig.
ZANELLATO mesi due e giorni venti di inibizione, a carico della società MOMO ammenda
di € 400,00.
A carico del sig. MAIELLO, il Procuratore Federale chiedeva l’applicazione della sanzione
dell’inibizione per mesi otto.
Il sig. MAIELLO ammetteva di aver aggredito l’allenatore della squadra avversaria al
termine della gara, riconoscendo la gravità dell’episodio e chiedeva che la Commissione
Disciplinare tenesse nella giusta considerazione il fatto che il tesserato aggredito lo aveva
insultato e provocato per tutto il corso della gara. Riferiva altresì che egli, quel giorno, non
avrebbe dovuto arbitrare ma è stato richiesto dallo ZANELLATO il quale in un precedente
incontro tra le due squadre, svolgendo le funzioni di arbitro, era stato fatto oggetto delle
medesime provocazioni da parte del medesimo personaggio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto attiene all’accordo intercorso tra le parti, ritenuto che non vi sono elementi atti
ad escludere la sussistenza della responsabilità dei tesserati e delle Società incolpate e
considerata la congruità delle sanzioni concordate, va deliberato l’accoglimento della
richiesta delle parti..
In riferimento alla posizione del MAIELLO, il fatto è pacifico ed ammesso dallo stesso
interessato.
Altrettanto pacifica è la gravità del fatto non solo per i connotati violenti ma anche per
l’essere avvenuto in presenza di bambini tra cui i figli dello stesso dirigente deferito.
E’inutile sottolineare gli effetti traumatici e diseducativi che l’accaduto ha arrecato ai
presenti di così tenera età.
Ad attenuare lievemente la gravità del fatto rispetto alle richieste della Procura Federale
possono contribuire la pronta assunzione di responsabilità da parte del responsabile ed il
sincero rincrescimento per l’accaduto manifestato dal medesimo davanti a questa
Commissione.
Alla luce di quanto sopra, pare equo sanzionare il MAIELLO con l’inibizione per mesi sei.
P. Q. M.
La Commissione Disciplinare applica, a norma dell’art.23 C.G.S., le seguenti sanzioni:
- a carico del sig. ZANELLATO Fabio mesi due e giorni venti di inibizione
- a carico della sig..ra GASSIN Lucia mesi due e giorni venti di inibizione,
- a carico della società MOMO ATLETICO CALCIO ammenda di € 400
- a carico della società A.S.D. MARANO TICINO ammenda di € 267,00
- dichiara il sig. MAIELLO Daniele responsabile delle violazioni ascritte e, per l’effetto
applica a carico del medesimo la sanzione dell’inibizione per mesi sei.