COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 3 Dicembre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare T

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 43

del 3 Dicembre 2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

e) Reclamo proposto dalla POLISPORTIVA REAL CUREGGIO

avverso le deliberazioni del Giudice sportivo in riferimento alla

gara ARONA – CUREGGIO disputata il 15/11/09 nell’ambito del

Campionato Allievi Regionale ( C. U. n° 41 del 19/11/09 del

Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta)

Con il reclamo in oggetto, la POLISPORTIVA REAL CUREGGIO lamenta l’eccessiva

onerosità dell’inibizione, fino al 31/01/10 (rectius fino al 20/01/10), inflitta al proprio

dirigente VECCHI Carlo e contenuta nel C.U. n° 41 del 19/11/09 del Comitato Regionale

Piemonte e Valle d’Aosta.

La Società chiede genericamente di voler riconsiderare e, quindi, ridurre la suddetta

sanzione, anche in considerazione che, oltre a lui, è stato inibito l’allenatore in seconda e

che la squadra non dispone di altro tesserato che possa svolgere le funzioni di allenatore.

La Commissione disciplinare territoriale,

esaminato il rapporto redatto dal direttore della gara ARONA – CUREGGIO, disputata il

15/11/09 nell’ambito del Campionato Allievi Regionale, nel quale si rileva come al 25° del

secondo tempo il dirigente accompagnatore del REAL CUREGGIO, VECCHI Carlo,

veniva allontanato dalla panchina in quanto proferiva frasi ingiuriose nei confronti

dell’arbitro, reiterando le offese ed indirizzandole anche nei confronti dell’allenatore

avversario, dopo la sua espulsione;

ritenuto che si possa parzialmente accogliere il reclamo, limitatamente alla misura della

sanzione inflitta, in considerazione della condotta, sia pur riprovevole, ma che si è

mantenuta nell’ambito delle esternazioni verbali, senza trascendere in atteggiamenti

violenti;

DELIBERA

di ridurre fino al 18/12/09 la inibizione inflitta al dirigente della POLISPORTIVA REAL

CUREGGIO, Sig. VECCHI Carlo, nulla disponendo per quanto attiene la tassa di

reclamo, che non risulta versata dalla Società reclamante.

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