COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 10 Dicembre 2009 Delibera della Commissione Disciplin

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 45

del 10 Dicembre 2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

f) Reclamo della A.S.D. LIBERTAS BIELLA COSSATO avverso i

provvedimenti del Giudice Sportivo pubblicati sul comunicato

ufficiale della Delegazione Provinciale di Biella, Settore Giovanile

e Scolastico, n. 17 del 12.11.2009, in relazione ai fatti avvenuti in

occasione della gara JUNIOR BIELLESE 200 - LIBERTAS BIELLA

COSSATO del 1.11.2009, valida per il Campionato Esordienti

Con il reclamo in oggetto la A.S.D. LIBERTAS BIELLA COSSATO lamenta l’illegittimità

dei provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo in quanto adottati sulla scorta di un

supplemento di referto redatto dal Dirigente Arbitro appartenente alla società avversaria,

che non è stato controfirmato dai dirigenti di entrambe le società come previsto dal

regolamento pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico

relativo alla attuale stagione sportiva.

Questa Commissione, letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale della gara,

rileva preliminarmente come i provvedimenti assunti dal giudice sportivo nei confronti dei

dirigenti, dell’allenatore, dell’assistente dell’arbitro e dei giocatori tesserati per la società

Libertas Biella Cossato siano tutti relativi a sanzioni inferiori ai minimi edittali previsti per

l’impugnativa, con la conseguenza che il reclamo relativamente a tali provvedimenti dovrà

essere dichiarato inammissibile.

Con riferimento invece alla sanzione dell’ammenda di € 70,00 comminata alla società

LIBERTAS BIELLA COSSATO, la Commissione Disciplinare ritiene il ricorso ammissibile

e meritevole di accoglimento in ragione delle seguenti considerazioni.

Come correttamente rilevato anche dal Giudice Sportivo, il punto D (Arbitraggio gare) del

regolamento pubblicato sul C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico, prevede per le

categorie Pulcini ed Esordienti che il rapporto di gara, redatto da un arbitro appartenente

od indicato da una delle due società partecipanti all’incontro, debba essere controfirmato

per avallo, dai dirigenti di entrambe le squadre.

Nel caso di specie risulta essere stato allegato al rapporto arbitrale un supplemento,

redatto dal direttore di gara, che non risulta controfirmato dai dirigenti di entrambe le

società; tale irregolarità formale comporta che il rapporto arbitrale non può costituire

piena prova di quanto accaduto sul terreno di gioco come previsto dall’art. 31 C.G.S.

Poiché l’ammenda comminata alla LIBERTAS BIELLA COSSATO è basata sul contenuto

del predetto supplemento di rapporto, ne consegue che la stessa dovrà essere annullata.

Per tali motivi la Commissione

DICHIARA INAMMISSIBILE

il ricorso della A.S.D. LIBERTAS BIELLA COSSATO per quanto attiene alla inibizione

comminata al sig. LONANO Antonio ed alle squalifiche comminate a GAREFFA Alessio,

SAVOI Marco e BOTTA Lorenzo

REVOCA

l’ammenda di € 70,00 comminata alla A.S.D. LIBERTAS BIELLA COSSATO.

Nulla si dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.

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