COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 10 Dicembre 2009 Delibera della Commissione Disciplin
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 45
del 10 Dicembre 2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
f) Reclamo della A.S.D. LIBERTAS BIELLA COSSATO avverso i
provvedimenti del Giudice Sportivo pubblicati sul comunicato
ufficiale della Delegazione Provinciale di Biella, Settore Giovanile
e Scolastico, n. 17 del 12.11.2009, in relazione ai fatti avvenuti in
occasione della gara JUNIOR BIELLESE 200 - LIBERTAS BIELLA
COSSATO del 1.11.2009, valida per il Campionato Esordienti
Con il reclamo in oggetto la A.S.D. LIBERTAS BIELLA COSSATO lamenta l’illegittimità
dei provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo in quanto adottati sulla scorta di un
supplemento di referto redatto dal Dirigente Arbitro appartenente alla società avversaria,
che non è stato controfirmato dai dirigenti di entrambe le società come previsto dal
regolamento pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico
relativo alla attuale stagione sportiva.
Questa Commissione, letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale della gara,
rileva preliminarmente come i provvedimenti assunti dal giudice sportivo nei confronti dei
dirigenti, dell’allenatore, dell’assistente dell’arbitro e dei giocatori tesserati per la società
Libertas Biella Cossato siano tutti relativi a sanzioni inferiori ai minimi edittali previsti per
l’impugnativa, con la conseguenza che il reclamo relativamente a tali provvedimenti dovrà
essere dichiarato inammissibile.
Con riferimento invece alla sanzione dell’ammenda di € 70,00 comminata alla società
LIBERTAS BIELLA COSSATO, la Commissione Disciplinare ritiene il ricorso ammissibile
e meritevole di accoglimento in ragione delle seguenti considerazioni.
Come correttamente rilevato anche dal Giudice Sportivo, il punto D (Arbitraggio gare) del
regolamento pubblicato sul C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico, prevede per le
categorie Pulcini ed Esordienti che il rapporto di gara, redatto da un arbitro appartenente
od indicato da una delle due società partecipanti all’incontro, debba essere controfirmato
per avallo, dai dirigenti di entrambe le squadre.
Nel caso di specie risulta essere stato allegato al rapporto arbitrale un supplemento,
redatto dal direttore di gara, che non risulta controfirmato dai dirigenti di entrambe le
società; tale irregolarità formale comporta che il rapporto arbitrale non può costituire
piena prova di quanto accaduto sul terreno di gioco come previsto dall’art. 31 C.G.S.
Poiché l’ammenda comminata alla LIBERTAS BIELLA COSSATO è basata sul contenuto
del predetto supplemento di rapporto, ne consegue che la stessa dovrà essere annullata.
Per tali motivi la Commissione
DICHIARA INAMMISSIBILE
il ricorso della A.S.D. LIBERTAS BIELLA COSSATO per quanto attiene alla inibizione
comminata al sig. LONANO Antonio ed alle squalifiche comminate a GAREFFA Alessio,
SAVOI Marco e BOTTA Lorenzo
REVOCA
l’ammenda di € 70,00 comminata alla A.S.D. LIBERTAS BIELLA COSSATO.
Nulla si dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.