COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 10 Dicembre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 45

del 10 Dicembre 2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

g) Ricorso della Società GRANOZZESE e del giocatore Andrea

SORRENTINO avverso la decisione del Giudice Sportivo

pubblicata sul comunicato ufficiale n. 16 della Delegazione

Provinciale di Novara del 8.10.2009 in riferimento alla gara

AMATORI CALCIO GRANOZZESE – VESPOLATE CALCIO del

4.10.2009 valida per il Campionato di III categoria – Girone A

Con i ricorsi in oggetto la Società GRANOZZESE ed il suo giocatore Andrea

SORRENTINO, con il patrocinio dell’avv. Luigi Cacciapuoti, chiedono l’annullamento o la

riduzione delle sanzioni inflitte al predetto (squalifica sino al 30.9.2012) ed alla società

medesima (ammenda di euro 900,00), quest’ultima chiede inoltre la revoca del

provvedimento con il quale il G.S. condanna la ricorrente al risarcimento dei danni patiti

dal direttore di gara nella misura che il medesimo provvederà a documentare e

quantificare.

Si è dato corso ad ampia ed articolata istruttoria nel corso della quale si è proceduto

all’audizione dei ricorrenti (società e giocatore) che lo hanno espressamente richiesto, del

direttore di gara Vincenzo ASCIONE, del presidente della società VESPOLATE, sig.

Mario SPINA e del giocatore della GRANOZZESE, Angelo CENTRELLA; si è inoltre

proceduto alla acquisizione di tutta la documentazione allegata ai ricorsi e dei certificati

medici prodotti dal direttore di gara nel corso della sua audizione relativi all’operazione di

rinoscopia anteriore ed alla successive cure.

All’esito della attività sopra descritta, la Commissione ritiene di accogliere parzialmente i

ricorsi in oggetto.

Occorre sin da subito osservare che, nonostante gli approfondimenti istruttori, non si può

affermare con certezza che il giocatore abbia inferto volontariamente una testata al volto

del direttore di gara e che lo abbia scalciato una volta caduto. E’ emerso (sul punto si

vedano anche le dichiarazioni del sig. Mario SPINA, audizione 20.11.2009) che, dopo

essere stato ammonito, il SORRENTINO abbia avvicinato il direttore di gara con fare

intimidatorio e minaccioso fino a toccare con il proprio viso quello dell’arbitro il quale

rovinava improvvisamente a terra. Non è dato comprendere però se ciò sia avvenuto

perché colpito violentemente dal SORRENTINO oppure per ragioni fortuite. Lo stesso

arbitro non è stato in grado di escludere che il colpo ricevuto dal SORRENTINO sia stato

involontario ovvero dovuto ad un repentino sollevamento del proprio capo verso il

medesimo dopo averne annotato l’ammonizione: “non posso dire con certezza che la

testata del Sorrentino sia stata volontaria” (audizione 6.11.09) .Stessa incertezza grava

sulla condotta successiva del SORRENTINO che risulterebbe essersi limitato a tentare di

rialzare l’arbitro con fare deciso per poi allontanarsi.

Tutte le altre condotte oggetto della decisione impugnata hanno invece trovato conferma

così come sono state contestate, in particolare risulta provato (verb. audizione

20.11.2009 dich. Mario SPINA) che il direttore di gara, una volta a terra, sia stato

ripetutamente scalciato da alcuni giocatori della GRANOZZESE che si nascondevano

dietro ai loro compagni che si trovavano intorno al predetto nell’intento di costringerlo a

rialzarsi.

Nessun dubbio pertanto sulla responsabilità della società per i fatti appena accennati e

sulla impossibilità per il direttore di gara di portare a termine la partita (tant’è che sulla

sanzione della perdita della gara non vi è impugnazione).

Le sanzione inflitta alla GRANOZZESE merita conferma.

Deve invece essere drasticamente ridotta a 12 giornate (poco più del minimo previsto

dall’art.19 comma 4 C.G.S.) la sanzione inflitta al giocatore SORRENTINO Andrea in

ragione di quanto accertato.

Devi inoltre essere annullata la disposizione del G.S. di condanna della società

GRANOZZESE al risarcimento dei danni subiti dal direttore di gara in quanto, come già

detto, non è stato possibile accertare se il danno patito e documentato dal direttore di

gara relativo alla frattura delle ossa nasali sia l’esito di una condotta volontaria del

giocatore SORRENITNO (saranno eventualmente altre le sedi idonee per procedere a tali

accertamenti).

Al riguardo, nel corso della istruttoria, sono emersi fatti per i quali risulta necessario

trasmettere gli atti alla competente Procura Federale. Infatti, il giocatore CENTRELLA

Angelo, tesserato per la GRANOZZESE, ha dichiarato (audizione 20.11.2009) che, dopo

la partita, il direttore di gara lo ha “avvicinato” (grazie a comuni conoscenze, v. verbale

audizione) per ben tre volte, in tre giorni diversi, sul luogo di lavoro per aggiornarlo sul

suo stato di salute e sul fatto che, visto quanto gli era capitato, non poteva fare a meno di

procedere contro la sua società, lasciando intendere che un eventuale risarcimento

avrebbe evitato tutto ciò. L’arbitro sentito sul punto ha recisamente negato.

Alla luce di quanto sopra si impone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per

quanto di competenza.

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare, in parziale riforma della decisione del G.S. pubblicata sul

C.U. n.16 dell’8.10.2009 della Delegazione Provinciale di Novara, delibera di ridurre a

dodici giornate la squalifica inflitta al giocatore Andrea SORRENTINO.

Revoca la condanna della società GRANOZZESE al risarcimento dei danni patiti dal

direttore di gara

Ordina la trasmissione degli atti alla Procura Federale con riferimento alle dichiarazioni

del giocatore CENTRELLA Angelo relative alla condotta del direttore di gara nei gionri

successivi alla partita.

Conferma nel resto

Ordina la restituzione delle tasse di reclamo che risultano versate.

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