COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 10 Dicembre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 45
del 10 Dicembre 2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
g) Ricorso della Società GRANOZZESE e del giocatore Andrea
SORRENTINO avverso la decisione del Giudice Sportivo
pubblicata sul comunicato ufficiale n. 16 della Delegazione
Provinciale di Novara del 8.10.2009 in riferimento alla gara
AMATORI CALCIO GRANOZZESE – VESPOLATE CALCIO del
4.10.2009 valida per il Campionato di III categoria – Girone A
Con i ricorsi in oggetto la Società GRANOZZESE ed il suo giocatore Andrea
SORRENTINO, con il patrocinio dell’avv. Luigi Cacciapuoti, chiedono l’annullamento o la
riduzione delle sanzioni inflitte al predetto (squalifica sino al 30.9.2012) ed alla società
medesima (ammenda di euro 900,00), quest’ultima chiede inoltre la revoca del
provvedimento con il quale il G.S. condanna la ricorrente al risarcimento dei danni patiti
dal direttore di gara nella misura che il medesimo provvederà a documentare e
quantificare.
Si è dato corso ad ampia ed articolata istruttoria nel corso della quale si è proceduto
all’audizione dei ricorrenti (società e giocatore) che lo hanno espressamente richiesto, del
direttore di gara Vincenzo ASCIONE, del presidente della società VESPOLATE, sig.
Mario SPINA e del giocatore della GRANOZZESE, Angelo CENTRELLA; si è inoltre
proceduto alla acquisizione di tutta la documentazione allegata ai ricorsi e dei certificati
medici prodotti dal direttore di gara nel corso della sua audizione relativi all’operazione di
rinoscopia anteriore ed alla successive cure.
All’esito della attività sopra descritta, la Commissione ritiene di accogliere parzialmente i
ricorsi in oggetto.
Occorre sin da subito osservare che, nonostante gli approfondimenti istruttori, non si può
affermare con certezza che il giocatore abbia inferto volontariamente una testata al volto
del direttore di gara e che lo abbia scalciato una volta caduto. E’ emerso (sul punto si
vedano anche le dichiarazioni del sig. Mario SPINA, audizione 20.11.2009) che, dopo
essere stato ammonito, il SORRENTINO abbia avvicinato il direttore di gara con fare
intimidatorio e minaccioso fino a toccare con il proprio viso quello dell’arbitro il quale
rovinava improvvisamente a terra. Non è dato comprendere però se ciò sia avvenuto
perché colpito violentemente dal SORRENTINO oppure per ragioni fortuite. Lo stesso
arbitro non è stato in grado di escludere che il colpo ricevuto dal SORRENTINO sia stato
involontario ovvero dovuto ad un repentino sollevamento del proprio capo verso il
medesimo dopo averne annotato l’ammonizione: “non posso dire con certezza che la
testata del Sorrentino sia stata volontaria” (audizione 6.11.09) .Stessa incertezza grava
sulla condotta successiva del SORRENTINO che risulterebbe essersi limitato a tentare di
rialzare l’arbitro con fare deciso per poi allontanarsi.
Tutte le altre condotte oggetto della decisione impugnata hanno invece trovato conferma
così come sono state contestate, in particolare risulta provato (verb. audizione
20.11.2009 dich. Mario SPINA) che il direttore di gara, una volta a terra, sia stato
ripetutamente scalciato da alcuni giocatori della GRANOZZESE che si nascondevano
dietro ai loro compagni che si trovavano intorno al predetto nell’intento di costringerlo a
rialzarsi.
Nessun dubbio pertanto sulla responsabilità della società per i fatti appena accennati e
sulla impossibilità per il direttore di gara di portare a termine la partita (tant’è che sulla
sanzione della perdita della gara non vi è impugnazione).
Le sanzione inflitta alla GRANOZZESE merita conferma.
Deve invece essere drasticamente ridotta a 12 giornate (poco più del minimo previsto
dall’art.19 comma 4 C.G.S.) la sanzione inflitta al giocatore SORRENTINO Andrea in
ragione di quanto accertato.
Devi inoltre essere annullata la disposizione del G.S. di condanna della società
GRANOZZESE al risarcimento dei danni subiti dal direttore di gara in quanto, come già
detto, non è stato possibile accertare se il danno patito e documentato dal direttore di
gara relativo alla frattura delle ossa nasali sia l’esito di una condotta volontaria del
giocatore SORRENITNO (saranno eventualmente altre le sedi idonee per procedere a tali
accertamenti).
Al riguardo, nel corso della istruttoria, sono emersi fatti per i quali risulta necessario
trasmettere gli atti alla competente Procura Federale. Infatti, il giocatore CENTRELLA
Angelo, tesserato per la GRANOZZESE, ha dichiarato (audizione 20.11.2009) che, dopo
la partita, il direttore di gara lo ha “avvicinato” (grazie a comuni conoscenze, v. verbale
audizione) per ben tre volte, in tre giorni diversi, sul luogo di lavoro per aggiornarlo sul
suo stato di salute e sul fatto che, visto quanto gli era capitato, non poteva fare a meno di
procedere contro la sua società, lasciando intendere che un eventuale risarcimento
avrebbe evitato tutto ciò. L’arbitro sentito sul punto ha recisamente negato.
Alla luce di quanto sopra si impone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per
quanto di competenza.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare, in parziale riforma della decisione del G.S. pubblicata sul
C.U. n.16 dell’8.10.2009 della Delegazione Provinciale di Novara, delibera di ridurre a
dodici giornate la squalifica inflitta al giocatore Andrea SORRENTINO.
Revoca la condanna della società GRANOZZESE al risarcimento dei danni patiti dal
direttore di gara
Ordina la trasmissione degli atti alla Procura Federale con riferimento alle dichiarazioni
del giocatore CENTRELLA Angelo relative alla condotta del direttore di gara nei gionri
successivi alla partita.
Conferma nel resto
Ordina la restituzione delle tasse di reclamo che risultano versate.