COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 51 del 21 Gennaio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare T
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 51
del 21 Gennaio 2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
c) Ricorso della società A.S.D. VILLASTELLONE CARIGNANO
avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 25 del
17.12.2009 della Delegazione Provinciale di Torino, in relazione
alla gara VILLASTELLONE CARIGNANO - BARRACUDA disputata
in data 8.12.2009, Campionato di II Categoria Girone L
Con ricorso inviato in data 22.12.2009 la Società VILLASTELLONE CARIGNANO si duole
del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato con la squalifica per quattro
gare il giocatore CESARE Gabriele e ne chiede revoca o la riduzione.
La società ricorrente sostiene che i fatti descritti nel provvedimento non si sarebbero
verificati in quanto al momento della stretta di mano ricevuta dal giocatore l’arbitro non
avrebbe manifestato alcuna reazione dolorosa.
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce
piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art..
35 C.G.S).
Nel caso di specie, il rapporto del direttore di gara riporta in modo puntuale e preciso la
condotta del CESARE, capitano della squadra, che, dopo aver protestato per tutta la
partita, al termine ha rivolto volgari insulti e pesanti minacce, condite da bestemmie,
all’indirizzo dell’arbitro. Inoltre stringeva forte la mano del medesimo provocandogli dolore
ed impedendogli l’uscita.
E’ pur vero che la condotta descritta, così come riportata nel provvedimento del Giudice di
primo grado non appare di gravità tale da giustificare la sanzione applicata, ma
l’insufficiente descrizione del fatto non vale certo a delegittimare un provvedimento che,
nella determinazione dell’entità della sanzione, appare assolutamente congruo alla gravità
del fatto accertato.
.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare,
RIGETTA
il reclamo della società VILLASTELLONE CARIGNANO dichiarando la medesima tenuta
al pagamento della relativa tassa che non risulta versata.