COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 51 del 21 Gennaio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare T
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 51
del 21 Gennaio 2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
d) Reclamo dell’ A.S.D. MONTE CERVINO CALCIO avverso
decisione del G.S. relativa alla gara “MONTE CERVINO – GRAND
PARADIS” del 6 Dicembre 2009 valida per il campionato di II
categoria - Gir. F pubblicata sul c.u. n. 24 del 16.12.2009:
squalifica Palmitessa Giovanni
La C.D., con la presenza del rappresentante dell’Associazione Arbitri, in relazione a
quanto oggetto del reclamo indicato in epigrafe, delibera quanto segue:
Con il reclamo in oggetto la società ricorrente si lamenta della decisione del giudice
sportivo che ha deliberato di infliggere SETTE GIORNATE di SQUALIFICA al giocatore
GIOVANNI PALMITESSA
In particolare, il ricorrente sostiene che il giocatore si sia reso responsabile di
intemperanze verbali nei confronti dell’arbitro, arrivano persino a censurare le stesse
condotte del proprio giocatore e giustificandole con un momento di particolare emotività
dovuta a problemi familiari.
Ha invece decisamente negato che il giocatore medesimo si sia reso responsabile di
condotte che abbiano leso la persona del direttore di gara.
Il ricorrente chiede quindi la riduzione della squalifica, sul presupposto che il giocatore
sarebbe stato comunque sempre corretto anche in passato e che solamente quel giorno
avrebbe tenuto un comportamento sbagliato, ma non avrebbe colpito nessuno e che non
meriti una squalifica così pesante.
In verità dal rapporto arbitrale risulta che il giocatore a fine gara si sia reso responsabile
di alcune offese rivolte all’arbitro per le quali, anche in considerazione dei criteri adottati
da codesta Commissione Disciplinare, la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo appare in
effetti eccessiva.
La C.D. ritiene equa una riduzione pertanto della squalifica da 7 a 3 giornate.
P.Q.M.
La CD in accoglimento del ricorso riduce la squalifica inflitta al giocatore Giovanni
PALMITESSA a 3 giornate.
Nulla dispone in ordine alla tassa, non allegata al reclamo.