COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 04 Marzo 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S. VEGLIE – U.S.D. POGGIARDO 2007 de
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 46 del 04 Marzo 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Gara: A.S. VEGLIE - U.S.D. POGGIARDO 2007 del 14 Febbraio 2010. (Reclamo della U.S.D.
POGGIARDO 2007 in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del
dirigente INGLESE Armando Gregory di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 43 del 18
Febbraio 2010 del Comitato Regionale Puglia).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- esperite indagini;
- rilevato che quanto dedotto dalla reclamante non ha trovato conferma negli atti ufficiali, ma ampia smentita
resa dall’arbitro nel suo rapporto di gara per cui va integralmente condivisa la sanzione della inibizione
comminata dal primo giudice al sig. INGLESE Armando Gregory
P.Q.M.
D E L I B E R A
respingere il reclamo proposto dalla società U.S.D. POGGIARDO 2007 e, per l’effetto, addebitare la relativa
tassa sul conto della reclamante.