COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°34 del 18 Febbraio 2010 Delibera della Commissione DIsciplinare A.S.D. BASSACUTENA (Campionato di

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sardegna.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N°34 del 18 Febbraio 2010

Delibera della Commissione DIsciplinare

A.S.D. BASSACUTENA (Campionato di 3^ Categoria – Delegazione provinciale di Olbia/Tempio)

Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 28 del 28.01.2010.

Gara Bassacutena / Pausania del 23.01.2010.

La Società ASD Bassacutena Calcio proponeva rituale reclamo avverso i seguenti provvedimenti:

1) sanzione di 100,00 euro di ammenda con diffida per non aver custodito con diligenza l’autovettura dell’arbitro che al momento dell’arrivo al campo sportivo era stata dallo stesso affidata regolarmente al dirigente locale;

2) obbligo, alla Soc. Bassacutena Calcio, di risarcire i danni all’arbitro cagionati alla propria autovettura;

3) squalifica per 6 giornate di gara a Masoni Roberto, perché, a gioco in corso ma lontano dall’azione, colpiva con violenza un giocatore avversario ed ingiurava ripetutamente l’arbitro.

La reclamante assumeva che nessun dirigente avrebbe mai avuto in custodia le chiavi dell’autovettura dell’arbitro prima dell’inizio della gara, ammettendo, invece, di avere visto il direttore di gara che si dirigeva verso un parcheggio esterno, di fronte agli spogliatoi e non visibile dal campo di gioco.

Lo stesso direttore di gara, invece, sentito alla seduta odierna affermava con assoluta certezza di avere consegnato le chiavi della propria autovettura ad un dirigente della Società ospitante ed assumeva di aver riscontrato alla fine della gara, diversi danni nella carrozzeria del proprio veicolo, ribadendo, pertanto, quanto già dichiarato nel rapporto arbitrale tanto che esprimeva tali fatti con una denuncia contro ignoti presso i carabinieri di Ozieri, suo luogo di residenza.

Dopo l’audizione del direttore di gara, veniva sentito il Presidente della Società reclamante il quale, a sua volta, ribadiva il contenuto del reclamo escludendo qualsiasi consegna da parte dell’arbitro delle chiavi della propria autovettura prima della gara a dirigenti della Società ospitante e chiedeva, pertanto, che venissero annullate le sanzioni ingiustamente inflitte alla Società dallo stesso rappresentata; detto Presidente, chiedeva infine che venisse ridotta la squalifica inflitta al proprio giocatore Masoni Roberto per 6 giornate di gara perché ritenuta eccessiva.

La Commissione, preso atto del rapporto di gara, delle dichiarazioni dell’arbitro e del Presidente della Società reclamante all’odierna udienza ritiene, in primo luogo, di dover ridurre la squalifica al giocatore Masoni Roberto a 4 giornate di gara in quanto, pur ritenendolo responsabile di un atto di violenza nei confronti di un giocatore avversario ed ingiurie, seppure reiterate, nei confronti del direttore di gara, apparendo equa questa sanzione soprattutto in rapporto a situazioni consimili già oggetto di decisione da parte di questa commissione, ritiene, altresì, di confermare la parte della decisione relativa all’obbligo della Società reclamante di risarcire all’arbitro i danni subiti dalla propria autovettura.

Infatti le sue precise dichiarazioni, ribadite anche in sede di udienza, confermano la circostanza dei danni subiti dall’autovettura, dallo stesso documentate anche fotograficamente, e conferma anche il fatto della consegna delle chiavi dell’autovettura ad un dirigente della società ospitante prima dell’inizio della gara.

Tale solo circostanza fa sorgere in capo alla Società reclamante l’obbligo di custodire diligentemente l’autovettura del direttore di gara indipendentemente dal fatto che lo stesso arbitro abbia o meno parcheggiato l’autovettura in uno spazio deputato al ricovero del veicolo in quanto sarebbe stato dovere del dirigente della Società Bassacutena indicare tale spazio se questo fosse assistito come quest’ultimo assume; tale fatto comporta inequivocabilmente una responsabilità dei danni cagionati all’autovettura del direttore di gara quale conseguenza della negligenza nell’obbligo di custodia.

Pertanto l’obbligo al risarcimento dei danni va confermato; infine, la Commissione, per le considerazioni sopra esposte, ritiene che la sanzione dell’ammenda di euro 100,00 con diffida per mancata custodia debba essere annullata in quanto già assorbita da quanto imposto alla Società in relazione all’obbligo del risarcimento anche perché potrebbe essere verosimile che i dirigenti non abbiano inconsapevolmente indicato all’arbitro il luogo dove parcheggiare l’auto perché lo stesso direttore di gara arrivava poco prima dell’inizio della gara e ciò può aver determinato una certa concitazione.

Per questi motivi, riduce la sanzione inflitta al giocatore Masoni Roberto a 4 giornate di gara; annulla la sanzione dell’ ammenda di euro 100,00 con diffida e conferma l’obbligo del risarcimento all’arbitro dei danni causati dalla propria autovettura.

In considerazione del parziale accoglimento del reclamo dispone la restituzione della tassa.

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