COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°36 del 04 Marzo 2010 Delibera della Commissione DIsciplinare POL. MUSEI (Campionato di 2^ Categoria)
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°36 del 04 Marzo 2010
Delibera della Commissione DIsciplinare
POL. MUSEI (Campionato di 2^ Categoria)
Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 34 del 18.02.2010.
Gara Musei / Villamassargia del 14.02.2010.
La Società Pol. Musei ha presentato rituale reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo ha squalificato per cinque giornate il calciatore Saba Stefano perché “espulso per fallo di reazione, alla notifica del provvedimento insultava e minacciava ripetutamente il direttore di gara; in seguito prendeva a calci le porte e le sedie dello spogliatoio, scagliandone una in direzione del terreno di gioco”.
La Società reclamante, pur non contestando la versione dei fatti riportata dal direttore di gara nel suo referto, chiede la riduzione della sanzione, mettendo in risalto che il Saba, tesserato non avvezzo a squalifiche o ammonizioni, successivamente si è scusato delle parole offensive pronunciate nei confronti dell’arbitro.
La Commissione, preso atto che il comportamento del Saba non è sfociato in atti di violenza, essendosi egli limitato ad una scomposta reazione al fallo di gioco subito e al provvedimento di espulsione adottato a suo carico, ritiene equo, in accoglimento del reclamo, ridurre la sanzione della squalifica da cinque a tre giornate.
Per tali motivi, la Commissione, in parziale riforma dell’impugnata decisione DELIBERA di ridurre la sanzione inflitta al calciatore Saba Stefano da cinque a tre giornate.
Dispone il non addebito della tassa.