COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 49 del 25/02/2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

comunicato Ufficiale N. 49 del 25/02/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

CAMPIONATO JUNIORES REGIONALI

130 Stagione sportiva 2009 -2010 Oggetto: Reclamo la U.S.D. Fiesole Caldine avverso la

squalifica inflitta dal G.S.T. fino al 04.08.2010 al calciatore Mascherini Filippo (C.U.n.45 del

04.02.2010)

Propone tempestivo reclamo la U.S.D Fiesole Caldine avverso al sanzione inflitta dal G.S.T. al

calciatore Mascherini Filippo fino al 04.08.2010 (sei mesi), con la seguente motivazione: “A fine

gara toccava più volte con il proprio dito il petto del D.G. invitando lo stesso a prendere

provvedimenti disciplinari contro un tesserato avversario. Da tale gesto l’arbitro non riportava

alcuna conseguenza. Sanzione aggravata in quanto capitano”.

La reclamante impugna il provvedimento sopraindicato chiedendone una congrua riduzione,

sostenendo che il gesto compiuto dal proprio tesserato era assolutamente privo di qualsiasi

sintomo di aggressività e prepotenza, e che, inoltre, le parole dallo stesso proferite erano prive di

offesa e/o maleducazione.

A giustificazione della condotta del Mascherini, la reclamante descrive quello che a suo dire è stata

la dinamica fattuale: al rientro negli spogliatoi a fine gara, il giocatore della squadra avversaria

Marzullo colpiva proditoriamente con un calcio un nostro giocatore; il Mascherini, nella sua qualità

di capitano, richiamava l’attenzione del D.G. per segnalare il brutto gesto, toccando con un dito il

D.G. stesso

La C.D.T.T., richiesto il supplemento di rapporto al D.G., riunitasi per la discussione, rileva quanto

segue.

Dagli atti emerge la responsabilità del calciatore Mascherini in ordine al fatto contestato.

Occorre, tuttavia, ridimensionare la gravità della condotta dello stesso calciatore in relazione alla

mancanza di qualsiasi sintomo di aggressività e di offesa.

Con il supplemento di rapporto il D.G. ha precisato che il gesto del Mascherini non è stato

assolutamente violento.

Appare evidente, pertanto, di come la condotta del Mascherini debba di conseguenza essere

rubricata all’ambito delle condotte irriverenti, e come tali meritevoli di una risposta sanzionatoria

più tenue.

Ciononostante, la circostanza che il Mascherini al momento del fatto rivestisse la funzione di

capitano determina, come previsto dalle norme federali, un aggravamento della stessa risposta

sanzionatoria.

Il provvedimento di squalifica inflitto dal G.S.T al calciatore Mascherini appare quindi meritevole di

riforma nella misura che questo Collegio ritiene ben calibrata, e comunque proporzionata rispetto

ai fatti contestati, con un periodo di mesi 3(tre).

P.Q.M.

la C.D.T.T. accoglie il reclamo;

-ordina la riduzione della sanzione della squalifica inflitta al calciatore Mascherini Filippo nella

misura di mesi 3(tre), fino al 04.05.2010;

-dispone la restituzione della tassa, qualora addebitata.

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