F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 66 del 17.03.2010 (204) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANDREI MANDORLINI (all’epoca dei fatti, allenatore della Soc. US Sassuolo Calcio Srl) E DELLA SOCIETA’ US SASSU
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 66 del 17.03.2010
(204) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANDREI MANDORLINI (all’epoca dei fatti, allenatore della Soc. US Sassuolo Calcio Srl) E DELLA SOCIETA’ US SASSUOLO CALCIO Srl (nota n. 4991/1174pf08-09/SP/blp del 19.2.2010).
Con provvedimento del 19 febbraio 2010, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione: ● il Sig. Andrea Mandorlini, all’epoca dei fatti, allenatore della Società US Sassuolo Calcio Srl, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, CGS, per avere proferito all’indirizzo di un calciatore della squadra avversaria la minaccia “voglio vedere come vai a casa questa sera”; ● la Società US Sassuolo Calcio Srl per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS, nella violazione ascritta al proprio tesserato. All’inizio della riunione odierna, il Sig. Andrea Mandorlini e la Società US Sassuolo Calcio Srl, tramite il loro legale, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS, sulla quale il rappresentante della Procura Federale ha espresso il proprio consenso. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Andrea Mandorlini e la Società US Sassuolo Calcio Srl hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24, CGS, [“pena base per il Sig. Andrea Mandorlini, sanzione dell’inibizione di giorni 15 (quindici), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a giorni 7 (sette); “pena base per la Società US Mandorlini Srl, sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00) diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a € 500,00 (Euro cinquecento/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo Giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ al Sig. Andrea Mandorlini, l’inibizione di giorni 7 (sette); ▪ alla Società US Sassuolo Srl l’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00); Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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