F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 66 del 17.03.2010 (191) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARCELLO GENTILE (Presidente della Soc. AS Napoli Calcio a 5), PAOLO D’ANGELO E CIRO ESPOSITO (dirigenti della
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 66 del 17.03.2010
(191) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARCELLO GENTILE (Presidente della Soc. AS Napoli Calcio a 5), PAOLO D’ANGELO E CIRO ESPOSITO (dirigenti della Soc. AS Napoli Calcio a 5) E DELLA SOCIETA’ AS NAPOLI CALCIO A 5 (nota n. 4647/1318pf08-09/AM/ma dell’8.2.2010).
La procura Federale, con atto dell’8 febbraio 2010, ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale: il Sig. Marcello Gentile, Presidente della Società AS Napoli Calcio A 5; il Sig. Paolo D’Angelo, dirigente della Società AS Napoli Calcio A 5; il Sig. Ciro Esposito, dirigente della Società AS Napoli Calcio A 5; la Società AS Napoli Calcio A 5; per rispondere, i primi tre, della violazione di cui all’art. 1, comma 3, del CGS, per aver più volte contravvenuto all’obbligo di presentarsi dinanzi agli Organi di giustizia sportiva, seppur ritualmente convocati; la Società, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del CGS, delle violazioni ascritte al proprio Presidente ed ai propri dirigenti. Preliminarmente, la Commissione verifica la rituale notifica degli avvisi di convocazione. Nessuno è presente per i deferiti. E’ presente il rappresentante della Procura Federale, Avv. Stefano Papa, che chiede l’applicazione delle seguenti sanzioni: _ al Signor Marcello Gentile, la sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione; _ al Sig. Paolo D’angelo, la sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione; _ al Sig. Ciro Esposito, la sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione; _ alla Società AS Napoli Calcio A 5, la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00). La Commissione Disciplinare Nazionale, rilevato: ▪ che il deferimento è fondato poiché l’istruttoria svolta al riguardo ha accertato che i prefati Signori Marcello Gentile, Paolo D’Angelo e Ciro Esposito non sono comparsi a rispondere dinanzi al Collaboratore della Procura Federale, sebbene ritualmente convocati per le audizioni dei giorni 5.11.2009, 18.11.2009 e 4.12.2009, senza fornire in merito alcuna giustificazione, con l’eccezione dell’unica comunicazione del Sig. Gentile in ordine alla prima convocazione del 5.11.2009. Le audizioni in discorso si collocavano nell’alveo dell’indagine attivata dalla Procura Federale in ordine ad una presunta irregolarità nel tesseramento di quattro calciatori, nel corso della stagione sportiva 2008-2009. Il fatto contestato, come correttamente asserito dalla Procura, integra la violazione dell’art. 1, comma 3, CGS, che impone i tesserati, allorché convocati, di presentarsi innanzi agli Organi della giustizia sportiva. ▪ che sanzioni eque appaiono quelle di cui al dispositivo. P.Q.M. Infligge: al Signor Marcello Gentile, la sanzione di mesi 3 (tre) di inbizione; al Sig. Paolo D’angelo, la sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione; al Sig. Ciro Esposito, la sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione; alla Società AS Napoli Calcio A 5, la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00).
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