F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 66 del 17.03.2010 (171) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI FRANCESCO MARINO (all’epoca dei fatti, Presidente del Comitato Regionale Arbitri Trentino Alto Adige) (nota n. 4

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 66 del 17.03.2010

(171) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI FRANCESCO MARINO (all’epoca dei fatti, Presidente del Comitato Regionale Arbitri Trentino Alto Adige) (nota n. 4137/1040pf08-09/SP/blp del 20.1.2010).

Il deferimento Con provvedimento del 20.1.2010 il Procuratore Federale ha deferito avanti questa Commissione il Sig. Francesco Marino, all’epoca dei fatti, Presidente del Comitato Regionale Arbitri Trentino Alto Adige, per rispondere della violazione ai cui agli artt. 1, comma 1 e 8, comma 2, CGS, con riferimento all’art. 17, commi 2 e 3, lettera d), Regolamento A.I.A., in relazione ad “anomalie gestionali, contabili ed amministrative” nella gestione del citato Comitato, meglio specificate nell’atto di deferimento. Nei termini assegnati nell’atto di convocazione il deferito ha fatto pervenire le proprie difese, rilevando - in via preliminare - che con riferimento alla quasi totalità delle contestazioni oggetto del deferimento è intervenuta decisione di proscioglimento della Commissione di Disciplina di Appello dell’A.I.A. e contestando nel merito gli addebiti sollevati. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto l’affermazione della responsabilità del deferito e l’irrogazione della sanzione dell’inibizione per anni 1(uno) e mesi 6 (sei). E’ altresì comparso il deferito il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti nella memoria in atti, si è riportato alle conclusioni già formulate, ribadendo l’eccezione preliminare sollevata. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva quanto segue. Preliminare ed assorbente risulta l’esame dell’eccezione preliminare sollevata dal deferito attinente la giurisdizione di questa Commissione in ordine alle condotte oggetto del deferimento. Risulta dalla documentazione prodotta che con atto del 30.6.2009 la Procura Arbitrale Nazionale ha deferito il Marino innanzi all’Organo di giustizia domestica per rispondere delle violazioni della normativa regolamentare A.I.A. [artt. 40, comma 3 lett. a), Regolamento A.I.A. e 1, 5, 9, 12, 14, 17, 18 e 19, Regolamento amministrativo dei Comitati Regionali] in relazione alle irregolarità contabili, amministrative e gestionali meglio indicate nell’atto di deferimento per gli anni 2007 e 2008 (cfr. memoria difensiva all. 9). Risulta altresì che con delibera del 28.9.2009 la Commissione Nazionale di Disciplina ha ritenuto parzialmente fondato detto deferimento, irrogando al Marino la sanzione della sospensione dal 28.9.2009 al 27.11.2009 e che, successivamente, con delibera del 8.1.2010 la Commissione di Disciplina di Appello dell’A.I.A. ha prosciolto il Marino da ogni addebito (cfr. memoria difensiva all. 1 e 4). Analoghe contestazioni sono ora elevate dalla Procura Federale con l’atto di deferimento innanzi a codesta Commissione sub specie di violazione degli artt. 1, comma 1 e 8, comma 2, CGS, con riferimento all’art. 17, commi 2 e 3, lettera d), Regolamento A.I.A.. In merito alle condotte oggetto del deferimento non sussiste la giurisdizione di questa Commissione, attinendo le stesse a materie sottoposte alla giustizia domestica, peraltro già pronunciatasi sul punto. Nell’assoggettare gli associati dell’A.I.A. alla potestà disciplinare degli Organi della giustizia sportiva della F.I.G.C., l’art. 32, comma 7 dello Statuto Federale riconosce infatti piena legittimità alla giurisdizione domestica di detta associazione in relazione alle competenze determinate dal relativo Regolamento. A sua volta, il Regolamento A.I.A., nel riaffermare la giurisdizione degli organi della giurisdizione sportiva della F.I.G.C., fa “salva la giurisdizione domestica” disciplinata dallo stesso Regolamento [art. 1, comma 1, lett. r), Principi informatori]. In particolare, l’art. 3, comma 2 dei Principi informatori dei regolamenti dell’A.I.A. prevede espressamente che, in deroga alla giurisdizione degli organi disciplinari F.I.G.C., l’A.I.A. “ha facoltà di istituire organi di disciplina interni per le sole questioni di stretta natura associativa e non riguardanti in alcun modo società o altri tesserati della F.I.G.C.”, con ciò delineando i confini della giurisdizione domestica. A sua volta, l’art. 3, comma 2 del regolamento A.I.A. dispone che gli arbitri “sono … sottoposti alla giurisdizione domestica dell’A.I.A. per la violazione agli obblighi associativi specificatamente disciplinati dall’art. 40, commi 3 e 4” del Regolamento e “per la violazione delle norme secondarie interne, purché le questioni non riguardino in alcun modo altri tesserati o società della F.I.G.C.”. Alla luce di quanto sopra, ritiene la Commissione che le violazioni contestate al Marino siano inquadrabili in quelle di “stretta natura associativa”, non coinvolgendo, peraltro, Società o tesserati F.I.G.C. e che siano pertanto state legittimamente sottoposte agli Organi della giustizia domestica. Trattasi invero di presunte violazioni i cui effetti si sarebbero comunque esauriti all’interno del rapporto associativo, disciplinato dal relativo Regolamento. Del resto, lo stesso deferimento della Procura Federale, nel richiamare le violazioni degli art. 1 e 8, CGS, indica nella normativa regolamentare A.I.A. (specificamente nell’art. 17) le disposizioni che, asseritamente violate dal Marino, costituiscono il fondamento della contestata responsabilità disciplinare. Ne deriva pertanto non già una violazione del principio del ne bis in idem invocato dal deferito, ma una vera e propria carenza di giurisdizione di questa Commissione in relazione alle condotte oggetto del deferimento. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera non luogo a procedere per difetto di giurisdizione.

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