COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°50 del 11/03/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ARCOBALENO AVVERSO LA DE
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°50 del 11/03/2010
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ARCOBALENO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. CON LA QUALE ERA STATO RIGETTATO IL RECLAMO ED ERA STATO CONFERMATO IL RISULTATO CONSEGUITO SUL CAMPO IN RELAZIONE ALLA GARA CORDIGERI FRANCESCANI / A.S.D. ARCOBALENO DISPUTATA IL 30/01/10 PER IL CAMPIONATO PROVINCIALE DI III CATEGORIA, GIR. “A” (C.U. N. 23 DEL 11.02.2010 DELEGAZIONE PROVINCIALE CHIETI).
Con appello regolarmente proposto, la Società Arcobaleno ha impugnato il provvedimento adottato dal primo giudice, con il quale era stato rigettato il reclamo ed era stato confermato il risultato acquisito sul campo previa declaratoria di regolarità del tesseramento del calciatore Iezzi Paolo.
Ha dedotto l’appellante che il tesseramento del calciatore non poteva ritenersi regolarmente effettuato in quanto la prova di detto tesseramento doveva essere notificata anche ad essa appellante con la conseguenza che in riforma dell’impugnata decisione doveva essere disposta la sanzione della perdita della gara in danno della Società Cordigeri.
La società controinteressata non ha fatto pervenire controdeduzioni.
Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento.
Risulta dagli atti ufficiali, in possesso del Comitato, che il il calciatore Iezzi Paolo è stato regolarmente tesserato con la Società Cordigeri il 29/01/2010 con la conseguenza che la posizione dello stesso al momento della disputa della gara risultava essere regolare. E’ solo il caso di far presente che quanto dedotto dalla società appellante non trova riscontro nelle normative federali le quali non prevedono la notifica del tesseramento dei calciatori alle società controinteressate. La decisione del primo giudice va pertanto confermata.
Per questi motivi, la Commissione
DELIBERA
di respingere l’appello disponendo di addebitarsi la relativa tassa.