COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 87 del 17/03/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcbasilicata.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 87 del 17/03/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

6.2 RECLAMO SOCIETA’ AZ PICERNO (ECCELLENZA) AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE DAL G.S. COME RIPORTATE SUL CU N. 74 DEL 10.02.2010.

Letto il reclamo proposto dalla società AZ PICERNO avverso le sanzioni inflitte dal G.S., dell’ammenda di €400.00 a carico della società e la inibizione fino al 30.09.2014 a carico del dirigente Caivano Claudio, e relative alla gara del 7.10.2010 tra l’Az Picerno ed il Ricigliano;

Rilevato, in via preliminare, che il reclamo è stato spedito a mezzo posta raccomandata in data 23.02.2010 e che le decisioni impugnate sono state pubblicate sul CU n. 74 del 10.02.2010;

Considerato che, secondo il combinato disposto degli artt. 44 e 46 del C.G.S., le società che propongono ricorso di secondo grado avverso le decisioni del G.S. dinanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale, fermo restando il termine di giorni sette dalla pubblicazione sul C.U., hanno diritto a prendere visione ed estrarre eventualmente copia dei documenti ufficiale, ma tale eventualità non sospende e/o modifica i termini per proporre reclamo, che restano perentori;

P.Q.M.

·  dichiara il proposto reclamo inammissibile, disponendo l’incameramento della tassa reclamo. 

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