COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 117 del 9 Marzo 2010
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 117 del 9 Marzo 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n° 90 della Società A.S.D. BUONVICINO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato
Ufficiale n° 24 del 17.02.2010 (omologazione del risultato della gara Buonvicino La Rotese del 14.02.2010 - campionato di
3^Categoria).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
ritenuto che il G.S. ha, nella decisione di primo grado, riconosciuto, senza che la Società La Rotese 2007 nei avesse fatto richiesta
nelle forme procedurali previste dal C.G.S., il ricorrente della causa di forma maggiore come giustificazione per la mancata disputa
dell'incontro tra l'A.S.D. Buonvicino e La Rotese 2007 che si sarebbe dovuto tenere giorno 14 febbraio 2010 sul campo di
Buonvicino;
che, pertanto, la documentazione presa a sostegno della propria decisione dal G.S. è stata dallo stesso definita come
“dichiarazione” della Polizia di Stato di Cosenza, ed invece trattasi di una semplice dichiarazione fatta davanti al Comandante
dell'Ufficio infortunistica della Polizia di Stato di Cosenza nord dal Signor Tommaso Vincenzo in qualità di presidente della Società
La Rotese 2007;
che, di conseguenza, la mancata presenza della società La Rotese 2007 il giorno 14.2.2010 sul campo di Buonvicino, per la disputa
della gara valevole per il Campionato di 3^ Categoria, va considerata come atto di rinuncia da parte della società La Rotese 2007;
P.Q.M.
visto l'art.44,capoverso 1.2.,del C.G.S.:
revoca la decisione adottata dal Giudice Sportivo Territoriale;
irroga alla società LA ROTESE 2007 la punizione sportiva della perdita della gara (Buonvicino - La Rotese del 14.02.2010), con il
punteggio 0 - 3;
irroga alla società LA ROTESE 2007 la penalizzazione di UN punto in classifica per rinuncia;
irroga alla Società LA ROTESE 2007 l'ammenda di € 150,00 (centocinquanta/00);
dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.