COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 117 del 9 Marzo 2010

COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 117 del 9 Marzo 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO n° 95 della Società A.S. RAFFAELE NICASTRO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale

n° 115 del 4.3.2010 (Squalifica del calciatore LUCCHINO Giuseppe per TRE gare).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

ritenuto che, da un'attenta lettura del referto arbitrale, risulta in maniera chiara ed in equivoca la sussistenza dei fatti accertati dal

Giudice Sportivo;

considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti a

carico dal calciatore Lucchino Giuseppe, tesserato per l'A.S. Raffaele Nicastro, ed in particolare che va tenuto conto che trattasi di

comportamento offensivo nei confronti dell'assistente del direttore di gara e per il quale appare più congrua la variazione della

squalifica per due giornate di gara;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta nei confronti del calciatore LUCCHINO Giuseppe a DUE (2)

giornate effettive e dispone di accreditare la tassa reclamo sul conto della società reclamante.

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