COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 121 del 17 Marzo 2010
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 121 del 17 Marzo 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n° 80 della Società A.S. FORTITUDO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato
Ufficiale n° 41 del 11.02.2010 ( Ammenda di € 150,00, inibizione del dirigente GULIZIA Giuseppe fino al 10.02.2011,
squalifica dell'allenatore SCULCO Francesco fino al 10.02.2011)
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
rilevato che il Giudice Sportivo Territoriale ha accertato che alla gara A.S. Fortitudo – S.C. Padre Pio del 03.2.2010 (valevole per il
Campionato Giovanissimi Prov.le) ha partecipato nelle file della società ospitante un calciatore diverso da quello indicato in distinta
col nominativo di Tucci Matteo, accanto al quale era stata indicata la tessera di riconoscimento FIGC n.020566, appartenente
effettivamente al Tucci.
Di conseguenza, il Giudice di prime cure ha irrogato le seguenti sanzioni a carico della società A.S. Fortitudo:
punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, ammenda di € 150,00, inibizione del dirigente accompagnatore
Gulizia Giuseppe e squalifica dell’allenatore Sculco Francesco fino al 10.02.2011.
La Società A.S. Fortitudo ha impugnato la suddetta decisione, sostenendo, in sintesi, che:
il dirigente accompagnatore avrebbe scambiato il tesserino del giocatore effettivamente impiegato, De Siena Domenico, con
quello di Tucci Matteo e, pertanto, si sarebbe trattato di errore commesso in buona fede;
il calciatore De Siena Domenico è regolarmente tesserato con tessera di riconoscimento FIGC n.020551;
l’allenatore Sculco, avendo solo comunicato i convocati alla società, non poteva sapere dell’errore effettuato nella distinta, che
era stata compilata, firmata e consegnata insieme ai documenti all’arbitro dal dirigente accompagnatore Gulizia Giuseppe.
In conclusione, la reclamante ha chiesto all’adìta Commissione Territoriale di “annullare la squalifica dell’allenatore Sculco
Francesco, ovvero riformare la decisione impugnata e conseguentemente ridurre l’ammenda e la squalifica all’allenatore Sculco ed
al dirigente Gulizia in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti in esame”.
Tuttavia, la doglianza della reclamante non merita pregio.
Infatti, per consolidata giurisprudenza della C.A.F., l’elenco contenente l’indicazione dei nominativi dei calciatori (c.d. “distinta”) serve
non solo a legittimare l’ammissione sul terreno di gioco dei tesserati in esso indicati, ma anche a rendere edotta la compagine
antagonista (che può adottare idonee scelte tecniche) sulle possibilità sportive ed atletiche della sua rivale. Infatti, una volta
ufficializzato con la presentazione all’arbitro, tale elenco è vincolante e definitivo per quanto concerne i nominativi in esso riportati.
Inoltre, la C.A.F. stabilisce che, qualora al posto di quelli indicati in distinta vengano impiegati calciatori diversi, questi ultimi
prendono parte alla gara sine titulo, illegittimamente, di guisa che la loro partecipazione si riverbera sulla regolarità della gara.
Pertanto, a parere di questa Commissione Territoriale, l’impiego da parte della reclamante di un calciatore diverso da quello indicato
in distinta è avvenuto del tutto illegittimamente e, pertanto, ai sensi dell’art.17, comma 5, lettera a, del C.G.S., appare corretta la
decisione del Giudice Sportivo Territoriale di sanzionare la società medesima con la punizione sportiva della perdita della gara de
qua col punteggio di 0-3. Parimenti condivisibile appare l’entità sia dell’ammenda inflitta alla società medesima che delle sanzioni
irrogate ai due tesserati citati in precedenza.
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.