COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°37 del 17/03/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO D
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°37 del 17/03/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA
106 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. SANTA MARIA NUOVA CALCIO
Avverso squalifica per 3 giornate calc. BRATTI FEDERICO
delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 35 del 3.3.2010
gara S.MARIA NUOVA – VAL BIDENTE del 28.2.2010
L’A.S.D. SANTA MARIA NUOVA CALCIO ricorre avverso il sopra indicato provvedimento segnalando che il calc. BRATTI al fischio del rigore è andato dall’arbitro dicendogli che la partita era finita, poiché bastavano 6 minuti di ricupero. “A questa espressione, giudicata dall’arbitro offensiva e minacciosa, col cartellino rosso lo ha espulso dal campo ed il giocatore è uscito immediatamente senza proteste dal terreno di gioco”. Chiede una riduzione della sanzione.
La Commissione,
- premesso che l’A.S.D. SANTA MARIA NUOVA CALCIO, che aveva fatto richiesta di audizione ed era stata convocata, non si è presentata all’odierno dibattimeno;
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che dal dettagliato referto di gara si rileva che il calc.BRATTI, dopo una decisione tecnica, percorreva circa 20 metri per avvicinarsi all’arbitro e, giuntogli a pochi centimetri di distanza, con un dito puntato contro, gli indirizzava frasi protestarie ed offensive, venendo conseguentemente espulso,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate del cala. BRATTI FEDERICO.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.