COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 106  dell’ 11/03/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ PROCENO AVVERSO IL PROVVEDIMENT

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 106  dell’ 11/03/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DELLA SOCIETA’ PROCENO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE PASQUINI SAURO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERNO CON C.U. N. 32 DEL 25.2.2010

(Gara: REAL MONTEFIASCONE – PROCENO del 21.2.2010 – Campionato III Categoria Viterbo)

La Commissione Disciplinare

Visto il reclamo in epigrafe;

esaminati gli atti ufficiali;

considerato che la Società PROCENO, nel ricorso inteso esclusivamente a minimizzare il comportamento del calciatore PASQUINI, non ha evidenziato alcun elemento idoneo da una riconsiderazione del provvedimento del primo Giudice, che appare ampiamente congruo in rapporto all’episodio;

ritenute, quindi, non assumibili le lamentele della reclamante, questa Commissione Disciplinare

DELIBERA

Di respingere il reclamo avanzato dalla Società PROCENO e di confermare la squalifica per 3 gare a carico del calciatore PASQUINI SAURO.

La tassa reclamo va incamerata.

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