COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 108  dell’ 18/03/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA INDOMITA POMEZIA AVVERSO LE DECISIONI DEL GI

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 108  dell’ 18/03/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DELLA INDOMITA POMEZIA AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 100 DEL 25-2-2010 IN MERITO ALLA GARA INDOMITA POMEZIA – VIS TERRACINA DEL 31-1-2010 CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA.

Con la delibera impugnata, assunta in accoglimento del reclamo inoltrato dalla società Vis Terracina, il competente Giudice Sportivo irrogava alla società reclamante la punizione della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3. Le motivazioni della decisione vanno ricercate nella violazione del disposto del C.U. n. 1 del C.R.L. del 1-7-2009 che prevede l’obbligo dell’impiego sin dall’inizio e per tutta la durata della gara di almeno tre calciatore nati dall’1-1-1986. Dal referto di gara emergeva infatti che al 19’ del secondo tempo la società ospitante aveva sostituito il numero 8 Pelagalli Alessandro nato il 28-1-1988 con il numero 15 Di Ianno Francesco nato il 16-4-1982 rimanendo in campo con solo due calciatori nati dopo il 1-1-1986.

Avverso tale decisione reclama l’Indomita Pomezia sostenendo che ci si troverebbe di fronte ad una errata trascrizione della sostituzione in questione in quanto, in luogo dell’indicato Di Ianno, sarebbe entrato il n. 18 Mililli Stefano nato il 7-7-1989, con rispetto quindi del numero minimo di “giovani” previsto dalle norme. A sostegno di tale affermazione cita la circostanza che il Mililli, che secondo le sostituzioni riportate nel referto non avrebbe preso parte alla gara, risulta invece ammonito al 47 del 2° tempo, e che tale ammonizione risulta regolarmente riportata anche nella distinta di gara e nel cosiddetto rapportino, riconsegnati alle squadre al termine dell’incontro. Inoltre alla gara avrebbe assistito dall’interno del terreno di gioco un fotografo, regolarmente identificato ed autorizzato dall’Arbitro, che avrebbe scattato numerose fotografie, ed in due di queste si può chiaramente vedere il calciatore n. 18 Mililli ed in una di queste si vede lo stesso Mililli che è a colloquio con l’Arbitro che ha appena adottato una decisione tecnica.

La Commissione, sentita la reclamante come da richiesta, riteneva necessario sentire il direttore di gara che non poteva che confermare sia la circostanza relativa all’ammonizione che quella relativa alle foto e concludeva quindi affermando con sicurezza assoluta che il Mililli aveva partecipato alla gara e che, evidentemente, una delle sostituzioni riportate nel referto doveva essere errata.

Orbene da tali emergenze probatorie e dai chiarimenti forniti dal direttore di gara emerge con certezza che l’Arbitro ha erroneamente annotato una delle sostituzioni e che il calciatore Mililli, come sostenuto dalla reclamante, ha sicuramente preso parte alla gara.

Quindi non è provato che, come affermato in primo grado dal Vis Terracina, la società Indomita Pomezia abbia violato la norma, ma è anzi provato che, oltre ai tre già partecipanti alla gara sin dall’inizio, alla stessa ha partecipato un quarto calciatore “giovane” , il n. 18 Mililli, che, al massimo, può aver sostituito l’unico giovane uscito e cioè il n. 8 Pelagalli, mantenendo sempre il numero minimo di tre “giovani” prescritto.

Il ricorso va quindi accolto con il ripristino del risultato acquisito sul campo.

La Commissione Disciplinare territoriale, tutto ciò premesso,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, ripristinando il risultato acquisito sul campo

INDOMITA POMEZIA – VIS TERRACINA 2 -1

La tassa reclamo va restituita.

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