COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 11/03/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento del Pro

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 34 del 11/03/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Deferimento del Procuratore Federale a carico di FILHO ANTONIO FRANCISCO, per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1 e 10, comma 2, del CGS in relazione all’art.40, comma II bis, delle NOIF, per aver falsamente affermato di essere stato tesserato per alcuna Federazione estera, al fine di ottenere il tesseramento nella stagione sportiva 2009/2010 per la società USD BERGAMO FIORENTE.

Con provvedimento dell’11 Febbraio 2010 il Procuratore Federale,

- letta la nota del 16.11.2009 con la quale l’ufficio Tesseramento della FIGC aveva segnalato la richiesta di tesseramento n.130714 pervenuta in data 22.09.2009 da parte della società USD BRGAMO FIORENTE del calciatore FILHO ANTONIO FRANCISCO di nazionalità brasiliana, nato il 25.02.1977, con allegata dichiarazione dello stesso calciatore del 09.11.2009  “di non essere mai stato tesserato per Federazione Estera”;

- esaminata la nota del 16.10.2009 con la quale la Federazione Brasiliana aveva segnalato che il calciatore anzidetto aveva disputato i campionati organizzati dalla federazione paulista dal 1996 al 1999, per poi essere trasferito in data 13.04.1999 all’AC Fanfulla Calcio della FIGC LND;

- rilevato come la richiesta di tesseramento sottoscritta dal calciatore FILHO ANTONIO FRANCISCO, alla luce della falsa affermazione contenuta nella sopracitata dichiarazione, doveva considerarsi in contrasto con il disposto dell’art.40, comma 11 bis delle NOIF;

- ritenuto, altresì, che l’appartenenza del sig. FILHO ANTONIO FRANCISCO alla categoria dei calciatori non lo esimeva dal rispetto di ogni norma federale, a prescindere dalla qualifica di tesserato nello specifico momento di commissione dei fatti contestati;

- ritenuto che la richiesta di tesseramento basata su una dichiarazione mendace, avesse comportato la violazione del disposto degli artt.1, comma 1, e 10, comma 2, del CGS in relazione all’art.40, comma 11 bis delle NOIF, ascrivibile al calciatore sig. FILHO ANTONIO FRANCISCO;

deferiva

avanti Questa Commissione il signor FILHO ANTONIO FRANCISCO per rispondere della violazione delle norme indicate in epigrafe.

La Commissione Disciplinare, esperiti gli adempimenti di rito, sentito il rappresentante della Procura Federale in contraddittorio con il deferito FILHO ANTONIO FRANCISCO, il quale affermava che la dichiarazione rilasciata all’Ufficio Tesseramenti di non aver disputato campionati con federazioni estere, è stato il frutto di un mero errore, in quanto, dopo altre 15 anni, si era dimenticati di aver giocato nel campionato brasiliano, precisando che tale dichiarazione è comunque ininfluente ai fini del suo tesseramento per la USD BERGAMO FIORENTE, visto che dal 1999 ad oggi aveva disputato molti campionati della LND l’ultimo dei quali con la Romanese, prima di ottenere o svincolo e che in seguito all’avvio delle indagini da parte della procura della repubblica non aveva più potuto giocare per disposizione dell’Ufficio Tesseramenti, preso altresì atto che la Procura Federale, previa dichiarazione di responsabilità del deferito per le violazioni del disposto delle norme indicate nel deferimento, chiedeva la squalifica di tre mesi per il sig. FRANCISCO e che il deferito chiedeva l’applicazione del minimo della sanzione, tenendo in considerazione che non aveva più potuto disputare partite di campionato dall’avvio delle indagini da parte della procura federale (ottobre-novembre 2009) per disposizione dell’Uffici Tesseramenti,

osserva

il deferito FILHO ANTONIO FRANCISCO ha ammesso di aver rilasciato per errore una dichiarazione non veritiera all’Ufficio Tesseramenti in merito alla disputa di campionati in federazioni estere e ciò in quanto non si era ricordato di aver disputato due campionati per la Federazione Paulista Brasiliana quindici anni orsono.

Tale dichiarazione, come ha correttamente rilevato il deferito, non ha avuto alcuna influenza sul tesseramento per USD BERGAMO FIORENTE, considerato che il calciatore dal 1999 aveva disputato diversi campionati della LND.

Non si può non rilevare che il comportamento tenuto dal FILHO ANTONIO FRANCISCO - rilascio di dichiarazione non veritiera all’Ufficio Tesseramenti – costituisce comunque violazione dell’Art. 1  del CGS e come tale merita di essere sanzionato indipendentemente dai suoi effetti.

Per questi motivi, la Commissione Disciplinare

dichiara

la responsabilità del signor FILHO ANTONIO FRANCISCO, per violazione dell’art.1 del CGS.

commina

al signor FILHO ANTONIO FRANCISCO la squalifica di sei giornate considerato che lo stesso non ha disputato gare dal novembre 2009 in seguito a disposizione dell’Ufficio Tesseramenti.

Manda alla segreteria di comunicare direttamente il presente provvedimento agli interessati, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.

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