COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 50 del 04/03/2010 Delibera della Commissione Disciplinare 148 Stagione sporti
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
comunicato Ufficiale N. 50 del 04/03/2010
Delibera della Commissione Disciplinare
148 Stagione sportiva 2009 -2010 Oggetto: Reclamo del F.C. Sporting Laterina 2002 avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. per tre gare al calciatore Rialti Gianni (C.U. n. 48 del 18.02.2010)
Propone tempestivo reclamo a questa C.D.T. la società F.C. Sporting Laterina 2002, nella persona del Presidente, avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. per tre gare al calciatore Rialti Gianni, con la seguente motivazione: “Per contegno irriguardoso verso il D.G.. Sanzione aggravata perché capitano”.
La reclamante impugna il provvedimento sopraindicato, confermando il fatto contestato al calciatore Rialti Gianni, seppur precisando che la condotta di protesta nei confronti del D.G. veniva posta in essere senza offesa o minaccia alcuna ed in assenza di reazione alla notifica del provvedimento.
La società Sporting Laterina 2002 conclude, pertanto, per una riduzione della sanzione comminata al proprio capitano, considerato che la sanzione di tre giornate viene sempre comminata per offese o minacce.
La C.D.T.T., riunitasi per la discussione, acquisito il supplemento di rapporto, delibera quanto segue.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Presa visione degli atti gara, gli stessi dimostrano il contegno decisamente irriguardoso posto in essere dal calciatore Rialti Gianni.
Priva pregio è l’eccezione sollevata dalla reclamante in merito al fatto che il proprio tesserato non proferiva offese o minacce al D.G.; parimenti irrilevante, l’assunto secondo il quale il calciatore medesimo non reagiva al momento della notifica del provvedimento di espulsione.
A tal proposito, è intenzione del Collegio precisare il principio secondo cui non costituisce nota di merito, né circostanza attenuante, la mancata reazione del tesserato a seguito di una decisione del D.G.
Si tratta, semplicemente, di un comportamento, espressione di civiltà, educazione e rispetto dei ruoli assegnati dal nostro ordinamento sportivo, al quale ciascun tesserato dovrebbe strettamente attenersi.
La decisione adottata dal G.S.T. appare corretta sia sotto il profilo interpretativo sia sotto il profilo sanzionatorio.
Il C.G.S, infatti, prevede un identico trattamento sanzionatorio per le ipotesi di comportamento offensivo od irriguardoso.
L’art. 18, comma 4 lett. a), C.G.S. stabilisce che “ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:
a)per due giornate in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”.
Nel caso di specie è da rilevare, inoltre, la circostanza che al momento del fatto il Rialti rivestiva la funzione di capitano della squadra Sporting Laterina 2002; circostanza, che ai sensi dell’art. 73, comma 4, NOIF comporta un aggravamento della sanzione a suo carico, quantificata in una ulteriore giornata di squalifica.
Si evidenzia, infine, che alcuna sanzione è stata applicata dal G.S.T. per le minacce, non emergendo dagli atti gli estremi per un’integrazione della fattispecie incriminatrice richiamata.
P.Q.M.
la C.D.T.T. respinge il reclamo;
- conferma la sanzione inflitta al calciatore Rialti Gianni per 3(tre) giornate di squalifica;
- dispone l’addebito della relativa tassa.