COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 50 del 04/03/2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

comunicato Ufficiale N. 50 del 04/03/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA

140 Stagione Sportiva 2009/2010 Reclamo F.C. Chiusdino Avverso Ammenda Euro 100,00 E Inibizione Del Dirigente Querci Alessandro Fino Al 3\2\2011  (C.U. N° 31 Del 3\2\2010)

Propone rituale reclamo la F.C. Chiusdino avverso le sanzioni in oggetto comminate dal G.S.T. di Siena con articolate motivazioni che si sostanziano per la società “per aver permesso l’accesso in campo a persone non autorizzate” e per il dirigente per tutta una serie di comportamenti intimidatori e violenti all’indirizzo del D.G. iniziati con una indebita entrata in campo.

La reclamante chiede una riduzione della sanzione a carico del dirigente e l’annullamento della ammenda in quanto tale dirigente sarebbe stato regolarmente in nota e quindi avrebbe avuto titolo per essere presente in campo, contesta inoltre gli episodi asseritamente violenti che hanno coinvolto il dirigente il quale avrebbe solo avuto uno scontro verbale con l’osservatore arbitrale (erroneamente definito commissario di campo) senza però che tale scontro sia in alcun modo degenerato.

La C.D. esaminati gli atti, acquisito il supplemento di rapporto, decide di accogliere il reclamo.

Il D.G. nel supplemento di rapporto conferma gli episodi di intemperanza dei quali si è reso protagonista il signor Querci, tuttavia ammette di non aver riconosciuto sul momento in tale dirigente colui che era presente nella distinta di gara come massaggiatore.

Alla luce di quanto rettificato dal D.G. nel supplemento, confortato anche dall’esame delle note gara, si può sicuramente affermare che la ammenda inflitta debba essere revocata poiché comminata dal primo giudice sulla errata considerazione operata dall’arbitro nel rapporto gara, che il Querci non fosse presente nelle note.

Parimenti la inibizione al Querci medesimo va ridotta eliminando quella che, a livello di quantificazione di sanzione, dovrebbe essere rapportabile all’indebita presenza.

Per gli altri comportamenti posti in essere dal Querci il D.G. nel supplemento conferma gli episodi punto per punto.

E’ nota la valenza probatoria privilegiata del rapporto e del supplemento nel nostro ordinamento e la gravità di quanto addebitato al Querci incontestabile, anche perché i fatti sono stati commessi da un alto dirigente della società.

Anche in punto di entità, detto della detrazione di un mese per la violazione non commessa, la sanzione comminata dal primo giudice appare adeguata alla gravità delle violazioni regolamentari.

P.Q.M.

La C.D. in accoglimento del reclamo revoca la ammenda e riduce la inibizione al signor Querci Alessandro fino al 3 gennaio 2011.

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