COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 51 del 11/03/2010 Delibera della Commissione Disciplinare 151 stagione sportiv

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

comunicato Ufficiale N. 51 del 11/03/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

151 stagione sportiva 2009/2010 Reclamo proposto dall’A.S.D. Nuova Cortona Camucia avverso la decisione del G.S.T. che ha squalificato il sig. Bernardini Massimiliano fino al 12.04.2010.  C.U. n° 46 del 12.02.2010.

Il Giudice Sportivo squalificava fino al 12 aprile 2010 il calciatore Bernardini Massimiliano poiché nel protestare, spingeva con le mani, da dietro, il D.G., in maniera lieve, senza causargli alcuna conseguenza.

Con il reclamo proposto la società fornisce la propria versione dell’accaduto, indicando nel caso fortuito le ragioni del contatto, descrivendone il contesto.

Richiede, pertanto, una riduzione della squalifica.

L’arbitro, nel supplemento di rapporto, confuta quanto descritto dalla società, precisando esplicitamente la “piena volontarietà” del gesto del tesserato.

Acclarati quindi i fatti, rimane da decidere sull’entità della sanzione. 1911191119111911191119111911191119111911191119111911191119111911191119111911191119111911191119111911191119111911191119111911191119111911191119111911191119111911191119111911191119111911191119111911191119111911191119111911191119111911191119111911191119111911191119111911191119111911191119111911191119111911191119111911191119111911191119111911191119111911191119111911191119111911191119111911191119111911191119111911191119111911191119111911191119111911191119111911191119111911191119111911191119111911191119111911

Rileva questo Collegio che la durata della squalifica appare essere il minimo comminabile per i fatti ascritti, e proprio la mancanza totale di conseguenze per l’arbitro ha fatto si che non fosse di durata superiore.

L'entità della sanzione inflitta dal Primo Giudice, in altri termini, appare assolutamente congrua.

 

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare respinge il reclamo. Dispone incamerarsi la relativa tassa.

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