COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 51 del 11/03/2010 Delibera della Commissione Disciplinare 155 stagione sportiva 20
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
comunicato Ufficiale N. 51 del 11/03/2010
Delibera della Commissione Disciplinare
155 stagione sportiva 2009/2010 Reclamo proposto dalla S.S. Impavida Vernio avverso la decisione del G.S.T. che ha squalificato il sig. Bucaioni Marcello fino al 05.04.2010. C.U. n° 48 del 18.02.2010.
Il Giudice Sportivo squalificava fino al 5 aprile 2010 l’allenatore Bucaioni Marcello poiché entrava indebitamente in campo ed offendeva il D.G..
Con il reclamo proposto la società nega le offese e pertanto richiede una riduzione della sanzione comminata.
L’arbitro, nel supplemento di rapporto richiesto ai fini istruttori, in buona sostanza conferma quanto già indicato negli atti di gara.
Il reclamo non merita accoglimento.
Il D.G. ha indicato la frase attribuita al tesserato, ribadita anche nel supplemento.
Per mero scrupolo, si evidenzia come qualora la società avesse interpretato le frasi non come offensive ma come irriguardose, nulla cambierebbe in termini di sanzione.
Sull’entità della stessa, questa appare ben calibrata, e non si ravvedono margini per una sua riduzione.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare respinge il reclamo. Dispone incamerarsi la relativa tassa.