COMITATO REGIONALE  TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010  – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it Comunicato Ufficiale N° 45 del 11/03/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale OGGETTO: RICORSO DELLA SOCIETA’

COMITATO REGIONALE  TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010  - Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it

Comunicato Ufficiale N° 45 del 11/03/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

OGGETTO: RICORSO DELLA SOCIETA’ S.S.V. AHRNTAL AVVERSO I PROVVEDIMENTI

ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO E PUBBLICATI SUL C.U. N. 39 DI DATA 18.02.2010 (GARA DI ECCELLENZA AHRNTAL / ST. PAULS DEL 14.02.2010)

I n esito alle risultanze degli atti ufficiali relativi alla gara del campionato di Eccellenza Ahrntal / St. Pauls

del giorno 14.02.2010, il G.S. presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige ha inflitto alla società

Ahrntal l’ammenda di euro 150,00.- e all’allenatore della medesima società signor Alexander Brugger

l’inibizione a tutto lo 01.04.2010.

Il provvedimento a carico del Brugger era così motivato: “per ripetuto comportamento offensivo nei

confronti dell’arbitro e dell’assistente e per aver negato, in maniera sgradevole ed antisportiva,

collaborazione al termine della gara”.

Avverso detti provvedimenti ha proposto rituale e tempestivo ricorso la società Ahrntal, chiedendo

l’annullamento del provvedimento pecuniario ovvero, in subordine, la congrua riduzione del medesimo e

in ogni caso la riduzione del provvedimento di inibizione inflitto al proprio allenatore.

Va dichiarata anzitutto l’inammissibilità del ricorso relativamente alla sanzione dell’ammenda ai sensi del

disposto di cui all’art. 45, comma 3, lettera d) C.G.S.

La Commissione non ha potuto procedere all’audizione della società reclamante, essendosi presentato

in udienza un dirigente munito di delega, ma a propria volta colpito da provvedimento di inibizione in

corso.

E’ stato invece sentito il Direttore di gara.

L’arbitro ha puntualmente confermato quanto peraltro dettagliatamente descritto nel rapporto.

Sia con riferimento al comportamento gravemente ingiurioso mantenuto dall’allenatore signor Alexander

Brugger nei confronti dell’arbitro stesso e di uno dei due assistenti dopo il suo allontanamento dal

campo per protesta scomposta .

E sia con riferimento al comportamento sgarbato ed antisportivo tenuto a fine gara.

La sanzione inflitta deve ritenersi congrua in relazione all’entità dei fatti.

Per tali motivi, la Commissione

- dichiara l’inammissibilità del ricorso relativamente alla sanzione dell’ammenda ai sensi del disposto di

cui all’art. 45, comma 3, lettera d) C.G.S.;

- respinge per il resto il ricorso e conferma la sanzione inflitta dal G.S. all’allenatore Alexander Brugger

(S.S.V. Ahrntal).

Poichè il reclamo è stato respinto, si ordina l’addebito della relativa tassa.

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