COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it Comunicato Ufficiale N° 45 del 11/03/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale OGGETTO: RICORSO DELLA SOCIETA’
COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it
Comunicato Ufficiale N° 45 del 11/03/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
OGGETTO: RICORSO DELLA SOCIETA’ S.S.V. AHRNTAL AVVERSO I PROVVEDIMENTI
ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO E PUBBLICATI SUL C.U. N. 39 DI DATA 18.02.2010 (GARA DI ECCELLENZA AHRNTAL / ST. PAULS DEL 14.02.2010)
I n esito alle risultanze degli atti ufficiali relativi alla gara del campionato di Eccellenza Ahrntal / St. Pauls
del giorno 14.02.2010, il G.S. presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige ha inflitto alla società
Ahrntal l’ammenda di euro 150,00.- e all’allenatore della medesima società signor Alexander Brugger
l’inibizione a tutto lo 01.04.2010.
Il provvedimento a carico del Brugger era così motivato: “per ripetuto comportamento offensivo nei
confronti dell’arbitro e dell’assistente e per aver negato, in maniera sgradevole ed antisportiva,
collaborazione al termine della gara”.
Avverso detti provvedimenti ha proposto rituale e tempestivo ricorso la società Ahrntal, chiedendo
l’annullamento del provvedimento pecuniario ovvero, in subordine, la congrua riduzione del medesimo e
in ogni caso la riduzione del provvedimento di inibizione inflitto al proprio allenatore.
Va dichiarata anzitutto l’inammissibilità del ricorso relativamente alla sanzione dell’ammenda ai sensi del
disposto di cui all’art. 45, comma 3, lettera d) C.G.S.
La Commissione non ha potuto procedere all’audizione della società reclamante, essendosi presentato
in udienza un dirigente munito di delega, ma a propria volta colpito da provvedimento di inibizione in
corso.
E’ stato invece sentito il Direttore di gara.
L’arbitro ha puntualmente confermato quanto peraltro dettagliatamente descritto nel rapporto.
Sia con riferimento al comportamento gravemente ingiurioso mantenuto dall’allenatore signor Alexander
Brugger nei confronti dell’arbitro stesso e di uno dei due assistenti dopo il suo allontanamento dal
campo per protesta scomposta .
E sia con riferimento al comportamento sgarbato ed antisportivo tenuto a fine gara.
La sanzione inflitta deve ritenersi congrua in relazione all’entità dei fatti.
Per tali motivi, la Commissione
- dichiara l’inammissibilità del ricorso relativamente alla sanzione dell’ammenda ai sensi del disposto di
cui all’art. 45, comma 3, lettera d) C.G.S.;
- respinge per il resto il ricorso e conferma la sanzione inflitta dal G.S. all’allenatore Alexander Brugger
(S.S.V. Ahrntal).
Poichè il reclamo è stato respinto, si ordina l’addebito della relativa tassa.