COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 99 del 05/03/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 1^ CATEGORIA NEL RECLAMO
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Comunicato Ufficiale N° 99 del 05/03/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
1^ CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ S.S. SELCI NARDI IN RIFERIMENTO ALLA GARA SELCI
NARDI – PONTE PATTOLI DISPUTATA IL 06.11.2009 A SELCI UMBRO - AVVERSO LA DECISIONE DEL
GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 73 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO
13.01.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA.
PER L’APPLICAZIONE IN PROPRIO FAVORE DELL’ART.17 C.G.S..
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 04.03.2010, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società, adducendo i seguenti motivi : richiesta
dell’applicazione dell’art.17. C.G.S..
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
La società reclamante sostiene la irregolarità della posizione del calciatore Mirko Gradassi, in
quanto il trasferimento dalla società Trestina alla società Ponte Pattoli sarebbe avvenuta soltanto
il pomeriggio del 05.12.2009 [sabato], quindi in violazione del disposto di cui al C.U. nr.1 del
01.07.2009, laddove viene indicato l’orario d’ufficio “sabato 09.00-13.00”.
Il reclamo è infondato.
Infatti, laddove il C.U. nr.1 al punto 2.15, dispone un orario di apertura degli uffici al pubblico,
ciò deve intendersi riferito esclusivamente quale orario garantito di apertura degli uffici, e non già
che al di fuori di tali orari non possa essere necessariamente svolta alcuna attività. Ciò è tanto vero
che, quando si è voluto dare rilevanza all’orario per determinati specifici adempimenti il Comitato
ha espressamente previsto la sanzione dell’inammissibilità in caso di superamento dell’orario; si
consideri al riguardo quanto disposto dal medesimo C.U. nr..1 al punto 2/21.
Premesso quanto sopra e rilevato che il deposito del trasferimento in questione è
pacificamente avvenuto il 05.11.09, da tale data decorrono gli effetti del trasferimento ai sensi del
punto 2 C.U. 118/09. La posizione del calciatore sopra menzionata è da intendersi quindi regolare
con riferimento alla gara disputata dal calciatore stesso la domenica successiva.
P.Q.M.
Respinge il reclamo proposta dalla società S.S. Selci Nardi.
_ DISPONE INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.