COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 99 del 05/03/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 3^ CATEGORIA NEL RECLAMO
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Comunicato Ufficiale N° 99 del 05/03/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
3^ CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. RIGALI IN RIFERIMENTO ALLA GARA RIGALI -
LONGOBARDA DISPUTATA IL 21.02.2010 A RIGALI - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE
SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 51 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DATATO
23.02.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA.
- PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE MINELLI FILIPPO PER TRE GIORNATE DI GARA;
- PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE SBORZACCHI ANDREA PER TRE GIORNATE DI
GARA.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 04.03.2010, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società, adducendo i seguenti motivi : richiesta di riduzione
delle sanzioni.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro, non era presente il
rappresentate della società reclamante.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
La deposizione dell’arbitro ha potuto mettere in evidenza che i comportamenti violenti tenuti
dai due calciatori Minelli Filippo e Sborzzacchi Andrea sono stati commessi in reazione a dei falli
subiti e che comunque non hanno comportato conseguenze fisiche a danno dei giocatori avversari.
Sulla base di tali circostanze ritiene questa Commissione che la sanzione possa essere ridotta a due
giornate di gara per ciascun giocatore.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo proposto dalla società ASD Rigali e riduce le squalifiche inflitte dal G.S. ai
calciatori Minelli Filippo e Sborzacchi Andrea a due giornate effettive di gara.
_ DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.