COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 104 del 12/03/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale JUNIORES PROVINCIALE NEL RECLAMO

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:

www.figc-cru.it e sul

Comunicato Comunicato Ufficiale N° 104 del 12/03/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

JUNIORES PROVINCIALE

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. CICONIA CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA CIRCOLO

ORATORIO G.G. BOSCO – CICONIA CALCIO DISPUTATA IL 14.11.2010 A DON BOSCO AVVERSO LA

DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.12 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI

TERNI DATATO 18.11.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA.

PER L’OMOLOGAZIONE DELLA GARA.

HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 11.03.2010, la seguente decisione.

NEI TERMINI proponeva reclamo la società, adducendo i seguenti:

motivi

• Richiesta di riduzione della sanzione.

ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non era presente l’arbitro.

motivi della decisione

SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:

Il G.S. della Delegazione Provinciale di Terni, con delibera pubblicata nel C.U. nr.16 del 10.12.2009,

rigettava il reclamo proposto dalla società ASD Ciconia Calcio avverso la posizione irregolare del

calciatore Almeida Dayron per non essere stato preannunciato nelle 24 ore successive alla gara ai sensi

dell’art.29 comma 8 lettera b) del C.G.S.

La suddetta società proponeva tempestivo reclamo a questa Commissione affermando la insussistenza

dell’obbligo del preannuncio ed a tal fine allegava una nota esplicativa della FIGC del 24/X/2008 prot.

4.1428/GG/.Sosteneva, inoltre, nel merito, che il calciatore Almeida Dayron non aveva titolo a

partecipare alla gara in epigrafe indicata in quanto non tesserato, per la stagione 2009/2010 per il Circolo

Oratorio San Giovanni Bosco.

Premesso quanto sopra, osserva questa Commissione che la norma procedurale di riferimento per la

disciplina sportiva in ambito regionale della LND è l’art.46 C.G.S, il quale , al 3° comma, prevede che i

reclami avverso la posizione irregolare di calciatori che abbiano preso parte ad una gara sono proposti al

G.S. nel termine di sette giorni dallo svolgimento della gara stessa, senza richiedere il preannuncio del

reclamo medesimo.

Il reclamo di primo grado deve ritenersi, pertanto, tempestivamente proposto e fondato nel merito, dal

momento che dagli atti risulta che il calciatore Almeida Dayron, alla data del 14.11.2009, non risultava

tesserato per il Circolo Oratorio San Giovanni Bosco. Il reclamo deve, di conseguenza, trovare

accoglimento. A ciò consegue l’irrogazione nei confronti del Circolo Oratorio San Giovanni Bosco, della

punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3.

P.Q.M.

In accoglimento del reclamo proposto dalla società ASD Ciconia Calcio, annulla l’impugnata decisione del

G.S. e per l’effetto infligge alla società Circolo Oratorio San Giovanni Bosco la punizione sportiva della

perdita della gara in epigrafe indicata con il punteggio di 0-3.

DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it