COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 27 Gennaio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.1. OPPOSIZIONE U.
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 27 Gennaio 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
5.2.1. OPPOSIZIONE U.S. FELTRESEPREALPI
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 41 del 20/1/2010 –
Ammenda di € 200,00; Squalifica sino al 22/2/2010 dirigente Trevisan Alberto; Squalifica per tre
giornate giocatori Giazzon Marco e Polesana Michele - Campionato di Eccellenza
La Società U.S. Feltreseprealpi ha presentato opposizione avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo Regionale
Territoriale e pubblicate nel Comunicato n. 41 del 20/1/2010 con le quali ha adottato le seguenti sanzioni :
- ammenda di € 200,00 a carico della Società : “per contegno ripetutamente offensivo e minaccioso durante la gara,
nell’intervallo ed alla fine della stessa da parte dei propri sostenitori che venivano talvolta incitati dai tesserati della
squadra locale, nonché per la mancata assistenza ai suddetti da parte del dirigente addetto alla terna arbitrale”;
- squalifica sin o al 22/2/2010 a carico del dirigente Trevisan Alberto : “nell’incarico di addetto alla terna arbitrale,
disattendeva al proprio compito a fine gara non preoccupandosi minimamente di fare spostare la vettura che sostando
davanti al cancello dello stadio, ostruiva il passaggio dell’auto della terna arbitrale irridendoli ed abbandonandoli sul
posto; sicché gli stessi erano costretti a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine per provvedere al caso in questione”:
. squalifica per tre giornate a carico dei calciatori :
- Giazzon Marco : “per contegno irriguardoso verso l’arbitro a fine gara e successivamente offensivo verso un assistente
arbitrale, nonché per avere reiterato le offese nei confronti del direttore di gara”;
- Polesana Michele : “una giornata per l’espulsione e due giornate perché, a fine gara, negli spogliatoi offendeva l’arbitro”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società U.S. Feltreseprealpi;
vista la documentazione ufficiale in atti;
sentito per le vie brevi l’arbitro, il quale ha confermato integralmente lo svolgimento dei fatti riferiti nel referto di gara;
ritenuto che, in questo quadro di riferimento, i provvedimenti comminati dal Giudice Sportivo in relazione ai riferiti episodi
oggetto del giudizio devono essere confermati;
considerato il principio che nel giudizio sportivo il rapporto dell’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata, ai sensi
dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di respingere l’opposizione presentata dall’U.S. Feltreseprealpi;
- di confermare la sanzione della ammenda di € 200,00.- a carico della Società;
- di confermare la sanzione della squalifica sino al 22/2/2010 a carico del dirigente Trevisan Alberto;
- di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico dei giocatori Giazzon Marco e Polesana Michele;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.