COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 27 Gennaio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.3. OPPOSIZIONE A.S.D
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 27 Gennaio 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
5.2.3. OPPOSIZIONE A.S.D. S.LAZZARO SERENISSIMA
Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato n. 29 del
20/1/2010 – Squalifica per quattro giornate giocatore Gennari Marco - Campionato di 3^ Categoria
La Società A.S.D. S. Lazzaro Serenissima ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo
derlla Delegazione Provinciale di Vicenza e pubblicata nel Comunicato n. 29 del 20/1/2010 con la quale ha adottato la
sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del calciatore Gennari Marco : “espulso per aver contestato l’arbitro
spingendolo ripetutamente con entrambe le mani al petto”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società ASD S.Lazzaro Serenissima;
vista la documentazione ufficiale in atti;
valutata la decisione assunta dal Giudice Sportivo di primo grado, che riflette perfettamente lo svolgimento del fatto
descritto con assoluta precisione dal direttore di gara nel suo referto;
considerata la fede piena e privilegiata che viene attribuita, nei giudizi sportivi, al referto arbitrale (ex art. 35 comma 1.1.
del C.G.S.);
ritenuto non sussistere elementi probatori utili a ridurre la delibera impugnata;
ritenuta congrua la pena rispetto ai fatti come sopra riportati
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di rigettare l’opposizione presentata dall’A.S.D. S.Lazzaro Serenissima;
- di confermare la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Gennari Marco;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.