COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 27 Gennaio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.4. OPPOSIZIONE A.S.D
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 27 Gennaio 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
5.2.4. OPPOSIZIONE A.S.D. SST DI ROSÀ
Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di Bassano di cui al Comunicato n. 30 del
13/1/2010 – Squalifica per tre giornate giocatore Tellatin Matteo - Campionato Allievi Provinciale
La Società A.S.D. SST ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo della Delegazione
Distrettuale di Bassano e pubblicata nel Comunicato n. 30 del 13/1/2010 con la quale ha adottato la sanzione della
squalifica per tre giornate a carico del calciatore Tellatin Matteo : “precedentemente ammonito, dopo aver visto il cartellino
rosso spingeva l’arbitro e lo minacciava”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società ASD SST;
vista la documentazione ufficiale in atti;
ritenuto non sussistere elementi probatori utili a ridurre la delibera impugnata;
valutato il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo di primo grado che appare congruo in relazione ai fatti addebitati al
calciatore Tellatin Matteo;
considerata la fede piena e privilegiata che viene attribuita, nei giudizi sportivi, al referto arbitrale (ex art. 35 comma 1.1.
del C.G.S.)
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di respingere l’opposizione presentata dall’A.S.D. SST;
- di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Tellatin Matteo;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.