COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 27 Gennaio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.5. DEFERIMENTO DA PARTE DEL
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 27 Gennaio 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
5.2.5. DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE
nei confronti del calciatore OUGUE Yiribidjie, tesserato Soc. A.S.C.Godega
Il Vice Procuratore Federale, con atto del 10/12/2009, pervenuto il 16/12/2009, prot. 3268/322pf09-10/GT/dl, ha deferito
al giudizio della Commissione Disciplinare Territoriale :
il giocatore OUGUE Yiribidjie (tesserato per la Società ASC Godega)
per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonché di osservanza delle norme federali, di
cui all’art. 1 del C.G.S., con riferimento all’art. 40,comma 4, delle N.O.I.F., per aver dapprima sottoscritto, in data
1.08.2009, la richiesta di tesseramento per la Società Vigonovo Ranzano e poi, in attesa di conoscerne l’esito e la
decorrenza, in data 27.08.2009, quella per la Società A.S.C. Godega.
Il deferimento é fondato sui seguenti motivi :
“Il Vice Procuratore Federale, Letti gli atti del procedimento n. 3221PF 09/10;
Premesso che:
- il Presidente del C.R. Friuli Venezia Giulia della L.N.D., con nota del 23.09.2009 (all. 17/1), informava la Procura
Federale, per i provvedimenti di competenza, che il calciatore OUGUE YIRIBIDJIE aveva fatto pervenire agli Uffici
F.I.G.C., rispettivamente competenti, due richieste di tesseramento, l'una, in data 1.8.09 (all. 17/2), per la Società A.S.D.
Vigonovo Ranzano (C.R. Friuli V.G.) e l'altra, in data 27.08.2009 (all. 17/11), per la A.S.C. Godega A.S.D. (C.R. Veneto);
- il C.R. Friuli V.G., ricevuta la richiesta di tesseramento da parte della A.S.D. Vigonovo Ranzano, rappresentava alla
ridetta società, con comunicazione del 21.08.2009 (all. 17/3), che trattandosi di tesseramento di calciatore straniero,
occorreva integrare la documentazione prodotta con il certificato di residenza del calciatore e con il suo permesso di
soggiorno in corso di validità;
- la Società provvedeva, con nota datata 24.08.2009 (all. 17/4), ma realmente spedita solo in data successiva, posto che
vi era allegato un certificato datato 26.08.2009 (all. 17/5), a rimettere all'Ufficio Tesseramento del C.R. Friuli V.G. la
documentazione richiesta (all. 17/5-9) e il Comitato comunicava alla Vigonovo Ranzano, con lettera del 3.09.2009 (alI.
17/10), che il calciatore Ougue Yiribidjie doveva considerarsi tesserato per la suddetta società con decorrenza dal
28.08.2009, data in cui era effettivamente pervenuta la documentazione integrativa;
- nelle more del suddetto procedimento di tesseramento, poi pertezionatosi come detto, C.R. Veneto riceveva, in data
27.08.2009, altra richiesta di tesseramento (all. 17/11) per il medesimo giocatore, da parte della A.S.C. Godega A.S.D. e,
ritenuta completa e valida la documentazione allegata alla domanda (alI. 17/12-16), accordava il tesseramento con effetto
immediato e, quindi, dal 27.08.09, come da raccomandata in pari data inviata alla Società per via telematica, per il tramite
del servizio on line di Poste Italiane (all. 17/17-18);
Considerato che:
- l'art. 40, comma 4, delle N.O.I.F. recita testualmente: "Non è consentito il tesseramento contemporaneo per più società.
In caso di più richieste di tesseramento, è considerata valida quella depositata o pervenuta prima. AI calciatore che nella
stessa stagione sportiva sottoscrive richieste di tesseramento per più società si applicano le sanzioni previste dal Codice
di Giustizia Sportiva";
- lo stesso articolo, al comma 11 bis, stabilisce che per i calciatori di cittadinanza non italiana di età superiore ai sedici
anni, indipendentemente dal fatto se siano comunitari o extracomunitari, il tesseramento decorre dalla data di
comunicazione della F.I. G. C." così andando radicalmente a derogare la regola generale dettata in materia dall'art. 39,
comma 3, delle N.O.I.F. che sancisce che "La data di deposito delle richieste di tesseramento o di spedizione del plico
postale contenente le medesime richieste stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento";
- pertanto, in caso di tesseramento di giocatore di cittadinanza non italiana di età superiore ai sedici anni, al fine di
stabilire quale di più richieste di tesseramento sia valida, secondo il criterio dettato dall'art. 40, comma 4, delle N.O.I.F.,
si deve fare riferimento non alla data di presentazione della richiesta, ma alla data di decorrenza del tesseramento
stesso così come determinata dai competenti Uffici Federali;
Rilevato che :
- nel caso di specie, il C.R. Friuli V.G., con la nota del 3.09.2009 (all. 17/10), ha comunicato alla Società Vigonovo
Ranzano che la data di decorrenza del tesseramento era quella del 28.08.2009, nel mentre il C.R. Veneto ha
determinato la decorrenza del tesseramento dal 27.08.2009 (all. 17/17);
- in conseguenza di quanto detto si deve ritenere valido ed efficace il tesseramento perfezionatosi presso il C.R. Veneto
per la A.S.C. Godega A.S.D.;
- il C.R. Friuli V.G., con nota del 23.09.2009 (alI. 17/19), ha comunicato alla Società Vigonovo Ranzano la revoca del
tesseramento precedentemente concesso spiegando che "all'atto della meccanizzazione del tesseramento del calciatore
in oggetto, è emerso che lo stesso era già tesserato con la A.S.C. Godega A.S.D. in contrasto con quanto stabilito dalle
vigenti norme";
Osservato che:
- appare indubbia, perchè documentalmente provata, la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonché di
osservanza delle norme federali, di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S, con riferimento all'art. 40, comma 4 delle N.O.I.F.,
da parte del Sig. Ougue Yiribidjie, per aver dapprima sottoscritto, in data 1.08.2009, la richiesta di tesseramento per la
Società Vigonovo Ranzano e poi, in attesa di conoscerne l'esito e la decorrenza, in data 27.08.2009, quella per la
Società AS.C. Godega AS.D.;
- altrettanto indubbia appare la peculiarità della fattispecie, anche sotto il profilo cronologico, di talché quest'Ufficio
ritiene di non dover procedere nei confronti delle due Società coinvolte poiché:
a) la Vigonovo Ranzano non risulta aver posto in essere attività illecite, posto che appare legittima sia la presentazione
della domanda di tesseramento che l'attività posta in essere per il perfezionamento della stessa, visto che il calciatore
dal giorno 1.07.2009 al 27.08.2009 risultava essere svincolato (alI. 17/20-21);
b) la Godega ha posto in essere un tesseramento valido ed efficace e non vi sono elementi che possano lasciar
supporre che i dirigenti di tale società potessero essere al corrente della procedura di tesseramento ancora in itinere e
non perfezionatasi del calciatore Ougue Yiribidjie per la società del Vigonovo Ranzano; neanche la Godega può essere
chiamata a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del C.G.S., in virtù di quanto
addebitato al Sig. Ougue Yiribidjie, poiché quest'ultimo, allorquando ha commesso l'illecito (sottoscrizione della seconda
richiesta di tesseramento per la Godega) non poteva ancora considerarsi tesserato per la ridetta Società;
- alla data del 27.08.2009, allorquando è stata sottoscritta la richiesta di tesseramento per la A.S.C. Godega A.S.D.,
momento, come visto, in cui si è consumata la violazione dell'art. 40, comma 4, delle N.O.I.F., il Sig. Ougue Yiribidjie
non poteva ritenersi tesserato né con la Società veneta, posto che il tesseramento si è sicuramente perfezionato in un
momento successivo alla firma della richiesta, né con la Società A.S.D. Vigonovo Ranzano, visto che il tesseramento è
stato fatto decorrente dal giorno 28.08.2009 (alI. 17/10), rilevato che la questione non sembra investire più ambiti
territoriali tanto da doverne investire la Commissione Disciplinare Nazionale, riteniamo che competente a conoscere del
presente deferimento debba essere la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto, in virtù del
principio generale di diritto processuale del cosiddetto "forum commissi delicti;
La Commissione Disciplinare, preliminarmente, ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell’odierna
udienza.
AI dibattimento del 26/1/2010 sono risultati presenti I Signori :
- il giocatore OUGUE Yiribidjie (tesserato per la Società ASC Godega)
- l’Avv. Marco STEFANINI in rappresentanza della Procura Federale della F.I.G.C.
Il Rappresentante della Procura Federale ed il calciatore OUGUE Yiribidjie deferito hanno concordato nell’aderire al
cosiddetto patteggiamento per l’applicazione della sanzione della squalifica di tre giornate.
La Commissione Disciplinare Territoriale,
visto l'art. 23 del C.G.S. e ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto articolo;
dispone
l’applicazione della sanzione di cui sopra come convenuto dalle parti :
a carico del calciatore OUGUE Yiribidjie (tesserato per la Società ASC Godega) la sanzione della squalifica per tre
giornate a far data dalla sottoscrizione del verbale di audizione personale del 26/1/2010.