COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 del 03 Febbraio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.5. OPPOSIZIONE
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 46 del 03 Febbraio 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
4.2.5. OPPOSIZIONE A.C.D. NETTUNO LIDO VENEZIA
Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 41 del 20/1/2010 –
Squalifica del campo per due giornate di gara e ammenda di € 300; Squalifica per quattro giornate
giocatori Ballarin Lorenzo, Casagrande Marco Giuseppe e Zennaro Nicola- Campionato di 1^ Categoria
La Società A.CD. Nettuno Lido Venezia. ha presentato opposizione avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo
Regionale Territoriale e pubblicate nel Comunicato n. 41 del 20/1/2010 con le quali sono state adottate le seguenti
sanzioni disciplinari :
- Squalifica del campo per due giornate di gara e ammenda di € 300 a carico della medesima Società, perché : “dal
referto arbitrale risulta che é scoppiata una rissa tra tifoserie sulle tribune e che tre giocatori della Società Nettuno Lido
hanno abbandonato il terreno di gioco utilizzando un’apertura nella recinzione non custodita e si sono inseriti nella rissa
tra tifoserie, senza che la Società ospitante provvedesse a mantenere l’ordine. In conseguenza di ciò il direttore di gara
ha dovuto sospendere il gioco per alcuni minuti.
- Squalifica per quattro giornate a carico dei giocatori Ballarin Lorenzo:, Casagrande Marco Giuseppe e Zennaro Nicola :
“per avere abbandonato il campo attraverso un’apertura nella recinzione e di essersi inseriti nella rissa scoppiata nelle
tribune tra opposte tifoserie”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società A.C.D. Nettuno Lido Venezia;
vista la documentazione ufficiale in atti;
sentito personalmente l’arbitro che ha precisato che innanzitutto non é intervenuta alcuna invasione di campo e che i
dirigenti della Società ospitante si sono adoperati per recuperare immediatamente i giocatori usciti dal recinto di gioco per
sedare e porre fine al tafferuglio, riuscendovi peraltro in tempi brevi; pertanto la responsabilità della Società ospitante nel
caso de quo va circoscritta nell’aver lasciato incustodito il cancelletto di facile accesso al terreno di gioco;
ritenuto altresì di dover confermare la sanzione della squalifica per quattro giornate inflitta ai calciatori Ballarin Lorenzo,
Casagrande Marco e Zennaro Nicola , atteso che i comportamenti da loro tenuti hanno contribuito a fare interrompere
momentaneamente la gara ed a aumentare le probabilità che un semplice alterco tra due spettatori sfociasse in una vera
e propria rissa
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di parzialmente accogliere l’opposizione presentata dall’A.C.D. Nettuno Lido Venezia;
- di ridurre ad una giornata di gara la sanzione della squalifica del campo di gioco;
- di ridurre a € 200,00 la sanzione dell’ammenda a carico della Società;
- di confermare la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico dei calciatori Ballarin Lorenzo, Casagrande
Marco Giuseppe e Zennaro Nicola.
La tassa reclamo non é stata versata.