COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 49 del 17 Febbraio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.5. OPPOSIZIONE U
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 49 del 17 Febbraio 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
4.2.5. OPPOSIZIONE U.S.D. CROZ ZAI
Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 33 del
27/1/2010 – Squalifica sino al 31/12/2010 giocatore Bertucco Leonardo – Campionato di 3^ Categoria
La Società U.S.D. Croz Zai ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo della Delegazione
Provinciale di Verona pubblicata nel Comunicato n. 33 del 27/1/2010, con la quale é stata assunta la squalifica sino al
31/12/2010 a carico del giocatore Bertucco Leonardo : “espulso per un fallo di gioco, teneva un comportamento
minaccioso, offensivo ed aggressivo nei confronti dell’arbitro, tentando inoltre di colpirlo al volto senza riuscirvi per
l’intervento dei propri compagni e per il pronto indietreggiare del direttore di gara”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società U.S.D. Croz Zai;
vista la documentazione ufficiale in atti;
valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado;
constatata la congruità della sanzione comminata a carico del calciatore Bertucco Leonardo e della relativa motivazione
che riflette sul piano fattuale l’episodio oggetto del presente giudizio;
atteso che, alla luce di quanto sopra, non sono emersi elementi nuovi atti a modificare il provvedimento impugnato;
considerato il principio che nel giudizio sportivo il rapporto dell’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata, ai sensi
dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di respingere l’opposizione presentata dalla Società Croz ZAI;
- di confermare la sanzione della squalifica sino al 31/12/2010 a carico del calciatore Bertucco Leonardo;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.