COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 49 del 17 Febbraio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.6. OPPOSIZIONE U.S.
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 49 del 17 Febbraio 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
4.2.6. OPPOSIZIONE U.S. ZIANIGO
Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Venezia di cui al Comunicato n. 32 del
3/2/2010 – Ammenda di € 102,00; Squalifica sino al 30/6/2011 giocatore Michielotto Alessandro;
Inibizione sino al 3/3/2010 dirigente Chinello Alessandro – Coppa Città di Venezia
La Società U.S. Zianigo ha presentato opposizione avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo della Delegazione
Provinciale di Venezia pubblicate nel Comunicato n. 32 del 3/2/2010, con le quali sono state assunte la seguenti sanzioni
disciplinari :
- Ammenda di € 102,00 a carico della Società : “per reiterati, pesanti insulti e minacce all’arbitro da parte del proprio
pubblico e mancata assistenza al direttore di gara”;
- Inibizione sino al 3/3/2010 a carico del dirigente Chinello Alessandro : “per pesanti insulti e minacce contro l’arbitro al
termine della gara”;
- Squalifica sino al 30/6/2011 a carico del giocatore Michielotto Alessandro : “perché, espulso per gioco falloso, alla vista
del cartellino rosso, colpiva l’arbitro con un forte schiaffo al braccio, procurandogli dolore ed inoltre lo insultava e lo
minacciava pesantemente mantenendo un atteggiamento aggressivo”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società U.S. Zianigo;
vista la documentazione ufficiale in atti;
ritenuto che le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo di primo grado appaiono del tutto congrue con le puntuali
risultanze descritte nel referto arbitrale;
constatato che non si sono manifestati fatti nuovi sì da consentire una modifica delle sanzioni impugnate che devono
essere quindi confermate;
considerato inoltre il principio che nel giudizio sportivo il rapporto dell’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata, ai
sensi dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di respingere l’opposizione presentata dalla Società U.S. Zianigo;
- di confermare la sanzione dell’ammenda di 102,00 a carico della Società;
- di confermare la sanzione della squalifica sino al 30/6/2011 a carico del calciatore Michielotto Alessandro;
- di confermare la sanzione della inibizione sino al 3/3/2010 a carico del dirigente Chinello Alessandro;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.