COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 49 del 17 Febbraio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.7. OPPOSIZIONE P

COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 49 del 17 Febbraio 2010

Delibera della Commissione Disciplinare

4.2.7. OPPOSIZIONE POL.D. BELFIORESE

Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 46 del 3/2/2010 –

Squalifica sino al 30/4/2010 giocatori Marconi Riccardo, Pellizzon Nicola, Pasetto Federico e Giulietti

Federico; Inibizione sino al 30/4/2010 massaggiatore Meneghetti Daniele; inibizione sino al 31/1/2015

con proposta preclusione ruoli federali dirigente Guiotto Lino; ammenda di € 500,00 a carico Società;

applicazione art. 17,comma 1 C.G.S. gara Belfiorese-Romano del 24/1/2010 – Camp.Allievi Regionali

La Società Pol.D. Belfiorese ha presentato opposizione avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo Regionale

Territoriale pubblicate nel Comunicato n. 46 del 3/2/2010, con le quali sono stati assunti i seguenti provvedimenti

disciplinari :

- Squalifica sino al 30/4/2010

- al giocatore Marconi Riccardo : “per ingiurie all’arbitro, accompagnando le ingiurie con bestemmie”;

- al giocatore Pellizzon Nicola : “che minacciava ed ingiuriava l’arbitro”;

- al giocatore Pasetto Federico : “che dalla panchina si dirigeva di corsa contro l’arbitro minacciandolo ed insultandolo”,

- al giocatore Giulietti Federico : “il quale, dopo l’espulsione del giocatore Marconi, si dirigeva di corsa contro l’arbitro

minacciandolo, non riuscendo a raggiungere il direttore di gara perché trattenuto da due compagni di squadra, ma che

si rifiutava, dopo il provvedimento di espulsione, di abbandonare il terreno di gioco”;

- Inibizione sino al 30/4/2010

al massaggiatore Meneghetti Daniele : che ingiuriava l’arbitro e sollecitava il giocatore Pasetto Federico a farsi

cambiare la maglia per evitare la sanzione della perdita della gara”;

- inibizione sino al 31/1/2015 con proposta preclusione ruoli federali

al dirigente accompagnatore Guiotto Lino : “considerata la reiterazione del comportamento violento attuato con degli

schiaffi al volto, minacce ed ingiurie, sia al momento dell’espulsione, sia successivamente anche dopo la sospensione

della gara, nei confronti dell’arbitro”;

- Ammenda di € 500,00 a carico Società : “per il comportamento della tifoseria che ingiuriava e minacciava ripetutamente

l’arbitro ed il comportamento di alcuni giocatori non identificati della medesima società che si univano al pubblico”;

- applicazione art. 17/1 CGS : sanzione sportiva della perdita della gara Belfiorese-Romano del 24/1/2010 per 0-3.

La Commissione Disciplinare Territoriale

esaminato il ricorso presentato dalla Società Pol.D. Belfiorese;

vista la documentazione ufficiale in atti;

sentito il rappresentante della ricorrente nonché gli altri soggetti squalificati e inibiti;

sentito altresì l’arbitro il quale ha confermato integralmente il proprio referto di gara, nonché il supplemento, fatto salvo il

ridimensionamento del comportamento tenuto dal massaggiatore Sig. Meneghetti Daniele;

valutata la decisione del Giudice Sportivo di primo grado che appare congrua in relazione alle sanzioni inflitte ai calciatori

Marconi Riccardo, Pellizzon Nicola, Pasetto Federico e Giulietti Federico, nonché nei confronti della Società (ammenda di

€ 500,00 e applicazione del disposto dell’art. 17,comma 1 del C.G.S.);

ritenuto che appare parimenti congrua la decisione del G.S. concernente la sanzione inflitta al dirigente Guiotto Lino,

relativamente al quale i fatti ascritti risultano particolarmente gravi in considerazione del ruolo anche educativo che un

dirigente impegnato nell’ambito del Settore Giovanile e Scolastico dovrebbe sempre tenere;

constatato, viceversa, che la sanzione nei confronti del massaggiatore Meneghetti Daniele deve essere ridotta in

considerazione del ridimensionamento dei fatti addebitatigli

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale

delibera

- di parzialmente accogliere l’opposizione presentata dalla Società Pol.D. Belfiorese;

- di confermare la sanzione della squalifica sino al 30/4/2010 a carico dei calciatori Marconi Riccardo, Pellizzon Nicola,

Pasetto Federico e Giulietti Federico;

- di ridurre al 15/03/2010 la sanzione dell’inibizione a carico del massaggiatore Meneghetti Daniele;

- di confermare la sanzione dell’inibizione sino al 31/1/2015, con proposta preclusione ruoli federali, a carico del dirigente

Guiotto Lino;

- di confermare la sanzione dell’ammenda di € 500,00 a carico della Società;

- di confermare a carico della Società Belfiorese l’applicazione dell’art. 17,comma 1 del CGS, che prevede la sanzione

sportiva della perdita della gara Belfiorese-Romano del 24/1/2010 per 0-3;

La tassa reclamo non é stata versata.

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