COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 53 del 03 Marzo 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.1. OPPOSIZIONE A.C.D.
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 53 del 03 Marzo 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
4.2.1. OPPOSIZIONE A.C.D. BELVEDERE
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 51 del 24/2/2010 –
Squalifica per cinque giornate giocatore Torresan Matteo per 5 giornate – Campionato di Promozione
La Società A.C.D. Belvedere ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale
Territoriale pubblicata nel Comunicato n. 51 del 24/2/2010 con la quale é stata adottata la squalifica per cinque giornate
a carico del calciatore Torresan Matteo : “per avere lanciato contro un A.A. della terra colpendolo ad un braccio ed alla
schiena senza provocare dolore.”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società A.C.D. Belvedere;
vista la documentazione ufficiale in atti;
valutato che la decisione assunta dal Giudice Sportivo riflette sul piano fattuale e sanzionatorio l’episodio oggetto del
presente ricorso;
ritenuti non sussistere elementi per una revisione del provvedimento impugnato e reputata congrua la relativa sanzione
adottata dal Giudice Sportivo di prima istanza:
considerato il principio che nel giudizio sportivo il rapporto dell’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata, ai sensi
dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di respingere l’opposizione presentata dalla Società A.C. Belvedere;
- di confermare la sanzione della squalifica per cinque giornate a carico del calciatore Torresan Matteo;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.