COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 53 del 03 Marzo 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.1. OPPOSIZIONE A.C.D.

COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 53 del 03 Marzo 2010

Delibera della Commissione Disciplinare

4.2.1. OPPOSIZIONE A.C.D. BELVEDERE

Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 51 del 24/2/2010 –

Squalifica per cinque giornate giocatore Torresan Matteo per 5 giornate – Campionato di Promozione

La Società A.C.D. Belvedere ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale

Territoriale pubblicata nel Comunicato n. 51 del 24/2/2010 con la quale é stata adottata la squalifica per cinque giornate

a carico del calciatore Torresan Matteo : “per avere lanciato contro un A.A. della terra colpendolo ad un braccio ed alla

schiena senza provocare dolore.”.

La Commissione Disciplinare Territoriale

esaminato il ricorso presentato dalla Società A.C.D. Belvedere;

vista la documentazione ufficiale in atti;

valutato che la decisione assunta dal Giudice Sportivo riflette sul piano fattuale e sanzionatorio l’episodio oggetto del

presente ricorso;

ritenuti non sussistere elementi per una revisione del provvedimento impugnato e reputata congrua la relativa sanzione

adottata dal Giudice Sportivo di prima istanza:

considerato il principio che nel giudizio sportivo il rapporto dell’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata, ai sensi

dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S.

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale

delibera

- di respingere l’opposizione presentata dalla Società A.C. Belvedere;

- di confermare la sanzione della squalifica per cinque giornate a carico del calciatore Torresan Matteo;

- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.

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