COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 53 del 03 Marzo 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.2. OPPOSIZIONE C

COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 53 del 03 Marzo 2010

Delibera della Commissione Disciplinare

4.2.2. OPPOSIZIONE CALCIO CALDIERO TERME

Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 51 del 24/2/2010 –

Squalifica per cinque giornate giocatore Chiamenti Michele per 5 giornate, Squalifica per 3 giornate

giocatore Zago Michael – Campionato di Promozione

La Società Calcio Caldiero Terme ha presentato opposizione avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo Regionale

Territoriale pubblicate nel Comunicato n. 51 del 24/2/2010 con le quali sono stati adottati i seguenti provvedimenti

disciplinari :

- squalifica per cinque giornate a carico del giocatore Chiamenti Michele : “espulso dal campo, a fine gara spingeva

leggermente un assistente arbitrale tenendo altresì un contegno irriguardoso verso lo stesso”.

- Squalifica per tre giornate a carico del calciatore Zago Michael : “una giornata per l’espulsione e due giornate perché

dall’esterno del recinto di gioco insultava ripetutamente l’arbitro”.

La Commissione Disciplinare Territoriale

esaminato il ricorso presentato dalla Società Calcio Caldiero Terme;

vista la documentazione ufficiale in atti;

sentito per le vie brevi l’assistente arbitrale interessato, il quale ha confermato il comportamento tenuto nei suoi confronti

dal giocatore Chiamenti, come già riportato nel suo referto;

ritenuti non sussistere elementi per una revisione dei provvedimenti impugnati riguardanti i giocatori citati in epigrafe e

reputate congrue le sanzioni adottate dal Giudice Sportivo di primo grado, in relazione ai fatti come emersi;

considerato il principio che nel giudizio sportivo il rapporto dell’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata, ai sensi

dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S.

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale

delibera

- di respingere l’opposizione presentata dalla Società Calcio Caldiero Terme;

- di confermare la sanzione della squalifica per cinque giornate a carico del calciatore Chiamenti Michele;

- di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del calciatore Zago Michael;

- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.

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