COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 53 del 03 Marzo 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.4. OPPOSIZIONE A.C. G
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 53 del 03 Marzo 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
4.2.4. OPPOSIZIONE A.C. GIAVENALE
Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato n. 34 del
24/2/2010 –Squalifica per tre giornate giocatore Panozzo Giacomo – Campionato Provinciale Allievi
La Società A.C. Giavenale ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo della Delegazione
Provinciale di Vicenza pubblicata nel Comunicato n. 34 del 24/2/2010 con la quale é stata adottata la squalifica per tre
giornate a carico del giocatore Panozzo Giacomo : “per insulti e minacce all’arbitro a fine gara”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società Giavenale;
vista la documentazione ufficiale in atti;
considerato che, diversamente da quanto esposto dalla Società nel suo reclamo, l’arbitro nel suo referto ha
specificatamente riportato l’episodio che risulta accaduto non al rientro dei giocatori negli spogliatoi, bensì allorquando il
direttore di gara stava per lasciare con il proprio mezzo l’impianto sportivo;
che, pertanto, non si rinvengono utili circostanze per una rivalutazione del fatto sanzionato;
visto l’art. 35, comma 1.1. del C.G.S. che afferma che nel giudizio sportivo il referto arbitrale riveste prova piena e
privilegiata
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di respingere l’opposizione presentata dalla Società A.C. Giavenale;
- di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del calciatore Panozzo Giacomo;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.