COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 17 Marzo 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.2. OPPOSIZIONE
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 17 Marzo 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
4.2.2. OPPOSIZIONE A.S.D. CONSELVE FANTON
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 55 del 10/3/2010 –
Squalifica giocatore Ostahie Constantin Marius per cinque giornate – Campionato di Promozione
La Società A.S.D. Conselve Fanton ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo
Regionale Territoriale pubblicata nel Comunicato n. 55 del 10/3/2010 con la quale é stata adottata la sanzione della
squalifica per cinque giornate a carico del giocatore Ostahie Constantin Marius : “per avere spintonato e
successivamente colpito un avversario con una testata che lo faceva cadere a terra provocandogli momentaneo dolore,
nonché per avere, dopo l’espulsione, offeso l’arbitro”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società A.S.D.Conselve Fanton;
vista la documentazione ufficiale in atti;
sentito per le vie brevi l’arbitro il quale ha integralmente confermato in maniera circostanziata ed esauriente il contenuto
del suo referto;
valutata la decisione assunta dal Giudice Sportivo di primo grado che appare congrua;
ritenuti non sussistere elementi per una revisione del provvedimento impugnato;
considerato il principio che nel giudizio sportivo il rapporto dell’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata, ai sensi
dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di respingere l’opposizione presentata dalla Società ASD Conselve Fanton
- di confermare la sanzione della squalifica per cinque giornate a carico del giocatore Ostahie Constantin Marius;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.