COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 17 Marzo 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.4. OPPOSIZIONE A.C
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 17 Marzo 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
4.2.4. OPPOSIZIONE A.C. VALDASTICO
Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato n. 53 del 3/3/2010 –
Squalifica sino al 19/4/2010 giocatore Abourrosse Abdessamad– Campionato di 2^ Categoria
La Società A.C. Valdastico ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Territoriale
Regionale pubblicata nel Comunicato n. 53 del 3/3/2010 con la quale é stata assunta la squalifica sino al 19/4/2010 a
carico del giocatore Abourrosse Abdessamad : “per condotta violenta di particolare gravità nei confronti di un giocatore
avversario colpito al volto da un violento pugno, lontano dall’azione di gioco e per essersi successivamente gettato a
terra, simulando a sua volta, di essere stato colpito al fine di trarre in inganno l’arbitro (art. 19, comma 4, lettera c) del
C.G.S.)”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società A.C. Valdastico;
vista la documentazione ufficiale in atti che la C.D.T. ha ritenuto esaustiva e completa;
atteso che, in questo quadro di riferimento, il provvedimento comminato dal Giudice Sportivo, in relazione ai riferiti episodi
oggetto del giudizio, appare coerente rispetto ai fatti accertati e congruo sotto il profilo sanzionatorio;
considerato il principio che nel giudizio sportivo il rapporto dell’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata, ai sensi
dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di respingere l’opposizione presentata dalla Società A.C. Valdastico;
- di confermare la sanzione della squalifica sino al 19/4/2010 a carico del calciatore Abourrosse Abdessamad;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.