COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 17 Marzo 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.6. OPPOSIZIONE A.S

COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 17 Marzo 2010

Delibera della Commissione Disciplinare

4.2.6. OPPOSIZIONE A.S.D. SAN GAETANO CALCIO

Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Treviso di cui al Comunicato n. 36 del

3/3/2010 – Squalifica sino al 30/4/2010 allenatore Favero David – Campionato di 3^ Categoria

La Società A.S.D. San Gaetano Calcio ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo della

Delegazione Provinciale di Treviso, pubblicata nel Comunicato n. 36 del 3/3/2010 con la quale é stata adottata la

sanzione della squalifica sino al 30/4/2010 a carico dell’allenatore Favero David : ”perchè, a fine gara, si avvicinava

all’arbitro con atteggiamento aggressivo e di sfida e gli proferiva insulti, denigrazioni ed irrispettosità, coinvolgendo anche

la categoria arbitrale, indi, all’interno degli spogliatoi, infieriva ulteriormente contro il direttore di gara con ingiurie e accuse

di mancata onestà”.

La Commissione Disciplinare Territoriale

esaminato il ricorso presentato dalla Società A.S.D. San Gaetano Calcio;

vista la documentazione ufficiale in atti;

letto il circostanziato referto arbitrale;

considerata l’efficacia privilegiata del predetto rapporto di gara (ex art. 35, comma 1.1. del C.G.S);

ritenuto che il provvedimento sanzionatorio a carico del Favero, assunto dal Giudice Sportivo di primo grado, appare

congruo rispetto ai fatti complessivamente valutati

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale

delibera

- di respingere l’opposizione presentata dalla Società A.S.D. San Gaetano Calcio;

- di confermare la sanzione della squalifica sino al 30/4/2010 a carico dell’allenatore Favero David;

- di introitare l’acconto della tassa reclamo versata, provvedendo all’addebito della differenza dovuta di € 68,00.-

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