COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 57 del 24 Marzo 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.4. OPPOSIZIONE A.S.D.

COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 57 del 24 Marzo 2010

Delibera della Commissione Disciplinare

4.2.4. OPPOSIZIONE A.S.D. BOJON

Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Venezia di cui al Comunicato n. 38 del

17/3/2010 – Inibizione sino al 30/6/2010 Dirigente Stramazzo Vilmer – Campionato di 3^ Categoria

La Società A.S.D. Bojon ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo della Delegazione

Provinciale di Venezia pubblicata nel Comunicato n. 38 del 17/3/2010, con la quale é stata adottata la sanzione della

inibizione sino al 30/6/2010 a carico del dirigente Stramazzo Vilmer : “perché dagli spogliatoi correva in campo per

offendere e minacciare reiteratamente l’arbitro prendendolo al petto per la maglietta, spingendolo poi all’indietro e

continuando con gli insulti anche al termine della gara.”

La Commissione Disciplinare Territoriale

esaminato il ricorso presentato dalla Società A.S.D. Bojon;

vista la documentazione ufficiale in atti;

sentito per le vie brevi l’arbitro che ha confermato quanto riferito nei suo rapporto, fornendo ulteriori precisazioni;

valutata la decisione assunta dal Giudice Sportivo di prima istanza, che riflette perfettamente lo svolgimento dei fatti

descritti dal direttore di gara;

constatata, alla luce di quanto sopra la congruità della sanzione impugnata;

considerato il principio che nel giudizio sportivo il rapporto dell’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata, ai sensi

dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S.

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale

delibera

- di respingere l’opposizione presentata dalla Società A.S.D. Bojon;

- di confermare la sanzione della inibizione sino al 30/6/2010 a carico del dirigente Stramazzo Vilmer;

- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.

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