COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 55 del 10 Marzo 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.5. DEFERIMENTO DA PARTE DEL
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 55 del 10 Marzo 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
5.2.5. DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE
nei confronti dei Signori :
Nicolò Dalla Pellegrina giocatore appartenente A.C. Lugagnano (attualmente tesserato in
prestito all’U.S.D. Castel d’Azzano)
Andrea Dalla Rosa Presidente A.C. Lugagnano
Fabio Guglielmo Castioni Dirigente A.C. Lugagnano
della Società :
A.C. Lugagnano Sona (Verona)
La Procura Federale con atto del 22/2/2010, ha deferito al giudizio della Commissione Disciplinare Territoriale i seguenti
soggetti :
Il Sig. Nicolò DALLA PELLEGRINA (Calciatore A.C. Lugagnano, attualmente in prestito U.S.D. Castel d’Azzano)
per rispondere delle violazioni di cui agli artt.n.1,comma 1; art. n.10,comma 6 e art. n.22,comma 8 del CGS, per
violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver partecipato – o comunque per essere stato inserito in
distinta gara – nella corrente stagione sportiva a 9 gare valide per il Campionato di Promozione – Girone “A” malgrado
fosse squalificato a seguito di decisioni del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Veneto, così come succintamente
descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento;
I Sigg.ri Andrea DALLA ROSA (Presidente A.C. Lugagnano) e Fabio Guglielmo CASTIONI (Dirigente A.C. Lugagnano)
per rispondere delle violazioni di cui agli artt. n.1,comma; art. n.10,comma 6 e art. n.22,comma 8 del C.G.S. per
violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto nella corrente stagione sportiva la distinta di 9
gare (3 il Dalla Rosa e 6 il Castioni) valide per il Campionato di Promozione – Girone “A” in cui dichiaravano che i
giocatori ivi menzionati partecipavano alle partite sotto la responsabilità delle società di appartenenza, giusto le norme
vigenti, malgrado il calciatore Nicolò Dalla Pellegrina non ne avesse titolo come succintamente descritto nella parte
motiva dell’atto di deferimento;