COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 03/12//2009 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 24 – Reclamo ASD Athletic Club Genova avverso le squalifiche dei calciatori
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 26 del 03/12//2009
Delibera della Commissione Disciplinare
Prot. n. 24 - Reclamo ASD Athletic Club Genova avverso le squalifiche dei calciatori Bottazzi Luca per quattro gare, Costantino Emilio e Scigliano Fabio per tre giornate e dell'allenatore Mutolo Massimo per quattro giornate.
Gara Colli di Luni - Athletic Club del 14.11.2009 Campionato Juniores Regionale gir. C.
C.U. n. 22 del 19.11.2009.
Le sanzioni disciplinari riportate in epigrafe sono state impugnate dall’ASD Athletic Club con ricorso di rito nel quale lamenta ed eccepisce l’eccessività delle squalifiche, perciò richiede una congrua riduzione.
La reclamante sostiene contradditorio il resoconto arbitrale nella descrizione del gesto violento del calciatore Bottazzi Luca, contesta le motivazioni della sentenza di primo grado per i due calciatori Costantino Emilio e Scigliano Fabio sostenendo che i fatti si sono svolti in maniera diversa da come riferito nella sentenza e, infine, nega categoricamente che l’allenatore Mutolo Massimo avesse tenuto a fine gara quel comportamento incitativo alla violenza addebitagli dall’arbitro.
Osserva la Commissione Disciplinare che il reclamo non può trovare accoglimento.
Presa visione degli atti ufficiali, sulla base dei quali, com’è ben noto, s’incardina il giudizio sportivo, questo giudicante non può non rilevare come le motivazioni del giudice sportivo alle squalifiche inflitte ai tesserati dell’ASD Athletic Club rispecchiano fedelmente quanto riferito dall’arbitro, talché le eccezioni della società vanno retrocesse a mere allegazioni difensive senza pregio alcuno al fine della revisione delle sanzioni.
Ciò premesso, esaminate le squalifiche sotto il profilo squittivo, le stesse appaino appropriate alle infrazioni commesse e vanno confermate.
Per questi motivi rigetta il reclamo e dispone l’incameramento della tassa, ricordando che i ricorsi vanno redatti su carta intestata, in mancanza della quale, occorre quanto meno completare l’istanza con l’apposizione del timbro in umido della società.
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