COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 10/12//2009 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 22 – Reclamo A.C. Marolacquasanta 1982 avverso la squal

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 29 del 10/12//2009

Delibera della Commissione Disciplinare

Prot. n. 22 - Reclamo A.C. Marolacquasanta 1982 avverso la squalifica del calciatore Alessio Moreni per cinque giornate. Gara Casarza Ligure - Marolacquasanta del 15.11.2009 Campionato Prima Categoria.

C.U. n. 22 del 19.11.2009.

Con reclamo proposto nei termini, l’A.C. Marolacquasanta si rivolge alla Commissione Disciplinare onde ottenere la riduzione della squalifica per cinque gare inflitta al calciatore Alessio Moreni, che era stato espulso dall’arbitro per aver tirato un calcio ad un avversario e per aver colpito, dopo l’espulsione, con un forte schiaffo al volto lo stesso avversario, che, stordito dal colpo, era stato trasportato in ambulanza all’ospedale.

La società ammette la descrizione dei fatti riportata sul resoconto arbitrale, tuttavia chiede la riduzione della squalifica in relazione ai precedenti di buona condotta del calciatore ed alla sua giovane età.

Ritiene la Commissione Disciplinare che il duplice atto di grave violenza posto in essere dal Moreni nei confronti di un avversario, e le conseguenze da questi patite, non consente alcuna riduzione della squalifica inflitta in primo grado, che appare appropriata all’infrazione commessa e va confermata.

Per questi motivi delibera di respingere il reclamo e dispone l’incameramento della tassa.

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